Art. 21 
 
Misure di governo  della  spesa  farmaceutica  e  di  efficientamento
  dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1.  In  considerazione  della  rilevanza  strategica  del   settore
farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica  industriale  e  di
innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto  settore
agli obiettivi di salute,  nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali    di    assistenza,    nonche'    dell'evoluzione     che
contraddistingue tale  settore,  in  relazione  all'esigenza  di  una
revisione, da compiersi entro  il  31  dicembre  2016,  del  relativo
sistema di governo in  coerenza  con  l'Intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  il  2  luglio  2015,  fermi
restando gli equilibri di finanza pubblica  previsti  a  legislazione
vigente, alle  procedure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  si
applicano i commi da 2 a 23. 
  2. Al fine di garantire il  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  pubblica  sul  proprio  sito  Internet   l'elenco
contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno  degli
anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche  titolari
di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio,   provvisoriamente
determinati  sulla  base  dei   flussi   informativi   utilizzati   a
legislazione vigente di cui al comma 4, lettere  a)  e  b).  Entro  i
successivi quindici giorni,  le  aziende  farmaceutiche  titolari  di
autorizzazione    all'immissione    in    commercio     corrispondono
provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota  di  ripiano  a
proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90
per  cento  e  per  l'anno  2015  nella  misura  dell'80  per   cento
dell'importo risultante dall'elenco di  cui  al  precedente  periodo,
salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8. 
  3. L'AIFA procede all'adozione  delle  determinazioni  inerenti  al
ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa  farmaceutica
per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalita' di cui ai  commi
seguenti. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA provvede, con modalita'  concordate  con  il
Ministero  della  salute,  a  dare  accesso  completo  alle   aziende
farmaceutiche,  per  i   medicinali   di   cui   sono   titolari   di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  (AIC),  nonche'   alle
aziende della filiera distributiva e alle  relative  associazioni  di
categoria, limitatamente all'assistenza  farmaceutica  convenzionata,
dei seguenti dati riferiti agli  anni  2012,  2013,  2014  e  2015  e
aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con  riguardo  ai
dati della distribuzione diretta e  per  conto  di  fascia  «A»,  per
azienda sanitaria: 
    a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale,  i  dati
contenuti nel flusso OsMed,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  68,
comma  9,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i  dati  per
le  confezioni   classificate   in   classe   «A»   ai   fini   della
rimborsabilita' relativi al flusso informativo di cui al decreto  del
Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni,  nel
rispetto dei  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici,  di
cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196; 
    b) con riferimento alla spesa farmaceutica  ospedaliera,  i  dati
del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero  della  salute,
ai sensi del decreto  dei  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  2005,
comprensivi del mittente  e  del  destinatario  delle  forniture  dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.  Se  sussistono
dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o
di parte  delle  stesse,  ne  viene  data  evidenza,  ai  fini  delle
procedure di rettifica di cui al comma 5. 
  5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa
farmaceutica convenzionata, le  aziende  della  filiera  distributiva
interessate e le relative associazioni di categoria, fermo  l'obbligo
di versamento di cui al comma 2, possono chiedere  la  rettifica  dei
dati, previa trasmissione  all'AIFA,  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   (PEC)    di    adeguata    documentazione
giustificativa. (( L'istanza di  rettifica  e'  pubblicata  nei  siti
internet istituzionali della regione interessata e dell'AIFA.  ))  La
separazione della spesa imputabile al costo  dei  farmaci  da  quella
imputabile al costo dei servizi  eventualmente  connessi  ai  farmaci
stessi deve  essere  dimostrata  esclusivamente  tramite  istanza  di
rettifica. 
  6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ((
dopo avere effettuato le opportune verifiche,  ))  l'AIFA  approva  e
pubblica, con determina del direttore generale,  tenuto  conto  delle
istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il
monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per
gli anni 2013, 2014 e 2015, che  accerti  il  superamento  del  tetto
della  spesa  farmaceutica  territoriale  e  del  tetto  della  spesa
farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto  dall'articolo  15,
commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. Il predetto documento e' trasmesso da AIFA al Ministero
della salute, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di  AIC,  rispettivamente  per
gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti  di
ciascun titolare  di  AIC,  quale  base  di  calcolo  ai  fini  della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa   farmaceutica
territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni
2013, 2014 e 2015 e' individuata sulla base dei dati  del  consuntivo
del  fatturato  dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  di
ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione
percentuale tra il valore del tetto di spesa  farmaceutica  dell'anno
di attribuzione della quota e la spesa  farmaceutica  risultante  dal
documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo  conto  delle
risorse  incrementali  rese  disponibili  dalla  riduzione  di  spesa
complessiva prevista per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  della
quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati
a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione  di
prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre  2005,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3  gennaio  2006,  o  a  prezzi  di
aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie
pubbliche. La  suddetta  quota  e'  proporzionalmente  ridotta  delle
risorse complessivamente attribuite per i farmaci  innovativi  e  del
fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  8. Entro il 15 settembre  2016,  il  direttore  generale  dell'AIFA
adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014  e  2015,  la  determina
avente ad oggetto il ripiano definitivo  a  carico  di  ogni  singola
azienda titolare di AIC,  calcolato  in  proporzione  al  superamento
della quota a loro assegnata con le modalita'  del  comma  7.  L'AIFA
determina contestualmente, per ciascuna azienda  titolare  di  AIC  e
regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato  ai
sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del
presente comma nella misura del 100 per cento  sulla  base  dei  dati
accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di  AIC
versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23  ovvero
ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo. 
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del  comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento  per
gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma
2, viene  trattenuto  a  titolo  definitivo,  senza  possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio. 
  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA  elabora,  altresi',  il
calcolo  della  quota  del  superamento   del   tetto   della   spesa
farmaceutica territoriale a carico  della  filiera  distributiva,  In
caso di variazione positiva  del  fatturato  per  medicinali  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a),  della  ((  legge  24  dicembre
1993, n. 537 )),  erogati  in  regime  di  assistenza  convenzionale,
l'AIFA determina il  ripiano  a  carico  della  filiera  distributiva
calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per  cento  a  beneficio
del Servizio sanitario nazionale al fine di  assicurare  il  recupero
del 90 per cento di detta variazione,  con  riferimento  ((  all'anno
2013 )) e nella misura dell'80 per  cento  con  riferimento  all'anno
2015. 
  11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA  elabora,  altresi',
il calcolo della quota definitiva del  superamento  del  tetto  della
spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera  distributiva.
L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di  sconto
tra  quanto  previsto  al  comma  10  e  quanto  determinato  in  via
definitiva ai sensi del presente comma, procedendo  alla  conseguente
variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12. 
  12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'incremento di  sconto  determinato  nella  misura  ivi
prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio. 
  13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di  cui  al
comma 8 e al comma 23, le regioni e le province  autonome  effettuano
le relative regolazioni contabili sul  bilancio  2016,  ai  sensi  di
quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  le
conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 15  giugno  2012,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,  nelle
voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  14. In caso  di  mancata  corresponsione  integrale  degli  importi
dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e  di
cui  al  comma  8,  si  applica  sia  con  riferimento   alla   spesa
farmaceutica   convenzionata   che   con   riferimento   alla   spesa
farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo  5,  comma  3,
lettera d), del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1,  comma  569,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi  2  e
8,  il  direttore  generale  dell'AIFA  determina,  con  riferimento,
rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano  della
quota di superamento del tetto della spesa  farmaceutica  ospedaliera
imputabile allo sforamento, da parte dei  farmaci  innovativi,  dello
specifico fondo di cui all'articolo 15,  comma  8,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le  aziende
titolari di AIC in proporzione ai rispettivi  fatturati  relativi  ai
medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da  brevetto.
Entro il medesimo termine, l'AIFA  determina,  altresi',  il  ripiano
della  quota  di  superamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale,  imputabile  allo  sforamento,  da  parte  dei  farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui  all'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola
tra tutte le aziende titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
In caso di superamento della quota assegnata da AIFA,  ai  sensi  del
primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani  di
cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, l'AIFA  determina  il  ripiano  della  quota  di
superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile
alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA  tra  tutte
le aziende titolari di AIC in proporzione  dei  rispettivi  fatturati
relativi ai medicinali non  orfani  e  a  quelli  non  innovativi  ((
coperti da brevetto )).  Il  ripiano  di  cui  ai  commi  2  e  8  e'
determinato in modo tale che i  nuovi  titolari  di  AIC,  che  hanno
commercializzato uno o piu' medicinali non orfani  e  non  innovativi
coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano, e per  i
quali non e' disponibile alcun dato di  fatturato  relativo  all'anno
precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10
per cento  della  variazione  positiva  del  fatturato  dei  medesimi
medicinali. 
  16. All'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'ultimo
periodo, e' aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota  di
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura pari al  50
per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al  medesimo
farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperto da brevetto;». 
  17. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA, ai fini della  determinazione  del  ripiano
del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e  del
tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016,  assegna
a  ciascuna  Azienda  i   budget   aziendali   provvisori   previsti,
rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  commi  1  e   2,   del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  utilizzando,  ai  fini  della
determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2. 
  18.  Entro  il  30  settembre   2016,   l'AIFA,   ai   fini   della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa   farmaceutica
territoriale per l'anno 2016, assegna a  ciascuna  Azienda  i  budget
aziendali definitivi  previsti,  rispettivamente,  dall'articolo  15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando,
ai fini della determinazione  degli  stessi,  la  quota  assegnata  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7. 
  19. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei  tetti
previsti l'eventuale sfondamento relativo al  periodo  1º  gennaio-31
luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di  AIC  la
quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il  15
novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,
l'onere  a  carico  della  filiera  distributiva  e  il   conseguente
incremento dello  sconto.  Conseguentemente  le  regioni  e  province
autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016
gli importi di propria spettanza e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  iscrivono  le  predette
somme nel proprio conto economico dandone  evidenza  nel  modello  CE
2016, di cui al decreto del Ministro della  salute  15  giugno  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  20. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per  ciascuno  dei  tetti
previsti lo sfondamento definitivo  relativo  all'intero  anno  2016,
indicando per ciascuna delle aziende titolari  di  AIC  la  quota  di
superamento a proprio carico, da corrispondersi entro  il  30  aprile
2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,  l'onere
a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello
sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio. 
  21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le
regioni e le province autonome  effettuano  le  relative  regolazioni
contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti  iscrizioni  sul
modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012,  nelle  voci  relative  ai  codici  AA0900  e
AA0910. 
  22. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi  di
monitoraggio   dell'assistenza   farmaceutica   del   Nuovo   sistema
informativo sanitario (NSIS), secondo modalita' da concordare con  il
Ministero della salute. (( L'AIFA rende pubblici i dati raccolti  nei
registri di monitoraggio  di  cui  all'articolo  15,  comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti  a
rimborsabilita' condizionata. )) 
  23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un apposito Fondo denominato «Fondo per  payback  2013-2014-2015»  al
quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC,  I  predetti
importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono  quelli  relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai  sensi
di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di  quanto
disposto ai commi 8 e 9,  e  sono  attribuiti,  a  conclusione  delle
procedure disciplinate dai commi da 2  a  15,  alle  regioni  e  alle
province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle  risorse
disponibili. Le somme del  Fondo  eventualmente  non  impegnate  alla
chiusura dell'esercizio, possono esserlo in  quelli  successivi.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della salute, da emanarsi entro  15  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
operative di funzionamento del Fondo. 
  (( 23-bis. L'AIFA e' altresi' tenuta a concludere entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le negoziazioni  relative  a  contenziosi  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
          68 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni  (Misure   di   finanza   pubblica   per   la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "68.  Riduzione  dei  ticket  e  norme  in  materia  di
          assistenza farmaceutica. 
              1. - 8. (Omissis) 
              9. Le farmacie pubbliche e  private,  in  coerenza  con
          quanto previsto dall'accordo nazionale  per  la  disciplina
          dei  rapporti  con  le   farmacie,   trasmettono,   secondo
          procedure informatiche concordate con il  Dipartimento  per
          la valutazione dei medicinali  e  la  farmacovigilanza  del
          Ministero della sanita', i dati di vendita  dei  medicinali
          dispensati  con  onere  a  carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale nonche' i dati presenti sulla  ricetta  leggibili
          otticamente  relativi  al  codice  del  medico,  al  codice
          dell'assistito   ed   alla   data   di   emissione    della
          prescrizione.   Le   strutture   del   Servizio   sanitario
          nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a
          fornire al predetto Dipartimento,  su  richiesta,  dati  in
          proprio  possesso  utili  ai  fini  dell'assolvimento   dei
          compiti  dell'Osservatorio   nazionale   sull'impiego   dei
          medicinali. 
              Omissis." 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          "Codice in materia di protezione  dei  dati  personali"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art. 15  Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1.  Ferma  restando  l'efficacia   delle   disposizioni
          vigenti in  materia  di  piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari di cui all'articolo 2, commi da  75  a  96,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, al  fine  di  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso  delle
          risorse destinate al settore sanitario  e  l'appropriatezza
          nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,  si  applicano
          le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1º
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º  gennaio  2017,
          l'attuale   sistema   di   remunerazione   della    filiera
          distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
          definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
          del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale, di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
          11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
          le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
              5. Il tetto di cui al comma 4  e'  calcolato  al  netto
          della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
          diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
          spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
          c) e c-bis) dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  per  le
          preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
          farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
          plasmaderivati di produzione regionale. 
              6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al
          netto delle seguenti somme: 
              a) somme versate dalle  aziende  farmaceutiche,  per  i
          consumi in ambito ospedaliero, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n.  296
          e  successive  disposizioni  di  proroga,  a  fronte  della
          sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
          cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
          Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
              b) somme restituite dalle  aziende  farmaceutiche  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  a
          seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
          per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo  ai
          sensi dell'articolo 48,  comma  33,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni; 
              c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,  anche
          sotto forma di extra-sconti, alle regioni e  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  applicazione  di
          procedure  di  rimborsabilita'  condizionata  (payment   by
          results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
          di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
              7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico  delle
          aziende farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per  cento
          dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come  modificato  dal
          comma 4 del presente articolo. Il  restante  50  per  cento
          dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
          sole regioni nelle quali e'  superato  il  tetto  di  spesa
          regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;  non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
          periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
              a)  l'AIFA  attribuisce  a  ciascuna  azienda  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
          in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
          definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
          annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
          da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
          dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
          distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
          ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
          somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
          sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
          delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
          detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
          precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
          dell'azienda presa in considerazione; 
              b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
          complessiva  prevista  per  effetto  delle   decadenze   di
          brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
          l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
          derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
          rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
          nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
          definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
          delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
          spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
          farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
          innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
          disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
          del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
          10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
          per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
          farmaceutico; 
              c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare  di
          AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
          cui alla lettera b),  deve  risultare  uguale  all'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
          normativa vigente; 
              d) ai fini del  monitoraggio  complessivo  della  spesa
          sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
          riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
          la distribuzione diretta di medicinali di cui  all'articolo
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive modificazioni; ai fini  del  monitoraggio
          della spesa per singolo medicinale, si  fa  riferimento  ai
          dati trasmessi nell'ambito del  nuovo  sistema  informativo
          sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
          in ambito ospedaliero, e ai dati  trasmessi  dalle  regioni
          relativi  alle  prestazioni  farmaceutiche  effettuate   in
          distribuzione  diretta  e  per   conto;   ai   fini   della
          definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
          attivazione  del  flusso  informativo   dei   consumi   dei
          medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
          hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
          viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; 
              e) l'AIFA procede  mensilmente  al  monitoraggio  della
          spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
          a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
          della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e alle regioni; 
              f) in caso di mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,
          l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
          carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
          stabilite alle lettere seguenti del presente comma; 
              g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
          delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
          quota  di  riparto  delle  complessive  disponibilita'  del
          Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
          alla mobilita'  interregionale;  l'entita'  del  ripiano  a
          carico delle singole aziende titolari di AIC  e'  calcolata
          in  proporzione  al  superamento  del   budget   definitivo
          attribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
          comma; 
              h) la quota del superamento del tetto  imputabile  allo
          sforamento,  da  parte  dei   farmaci   innovativi,   dello
          specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
          coperti da brevetto; 
              i)  in  caso  di  superamento  del  budget   attribuito
          all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
          di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
          innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
          farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
          tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
          rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e  a
          quelli non innovativi coperti da brevetto; 
              i-bis) le disposizioni della lettera  i)  si  applicano
          anche ai farmaci che rispettano i  requisiti  previsti  dal
          citato regolamento (CE) n. 141/2000  e  che  sono  elencati
          nella  circolare  dell'Agenzia  europea  per  i  medicinali
          EMEA/7381/01/en  del  30  marzo  2001,  nonche'  ad   altri
          farmaci, da individuarsi, con apposita delibera  dell'AIFA,
          tra   quelli   gia'   in    possesso    dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  destinati  alla   cura   di
          malattie  rare  e  che  soddisfano  i   criteri   stabiliti
          dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.  141/2000,
          e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
          data di entrata in vigore del suddetto regolamento; 
              j) la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
          di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
          da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
          di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
          e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
          corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
          per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti; 
              k) in  sede  di  prima  applicazione  della  disciplina
          recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
          budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
          restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
          fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
          derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
          farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
          relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
          livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
          ospedaliera per lo stesso anno. 
              9. L'AIFA segnala al Ministro della salute  l'imminente
          ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
          che, tenuto conto della rilevanza delle  patologie  in  cui
          sono  utilizzati   e   della   numerosita'   dei   pazienti
          trattabili,  potrebbero  determinare  forti  squilibri   di
          bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
              10.   Al   fine   di   incrementare    l'appropriatezza
          amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
          comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
          2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
          sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
          funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
          registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
          l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
          interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
          comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              11. La disciplina dei commi da  4  a  10  del  presente
          articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
          integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
          dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
          contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
          devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
          presente articolo. 
              11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica  nella
          ricetta del Servizio sanitario nazionale  la  denominazione
          del  principio  attivo  contenuto  nel  farmaco  oppure  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
          quest'ultimo. L'indicazione dello specifico  medicinale  e'
          vincolante  per  il  farmacista  ove  nella   ricetta   sia
          inserita,  corredata  obbligatoriamente  da  una  sintetica
          motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
          all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27.  L'indicazione  e'  vincolante  per  il
          farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
          pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la  diversa
          richiesta del cliente. 
              11-ter.  Nell'adottare   eventuali   decisioni   basate
          sull'equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti
          differenti principi attivi, le regioni  si  attengono  alle
          motivate e documentate  valutazioni  espresse  dall'Agenzia
          italiana del farmaco. 
              12. Con le disposizioni di cui ai commi 13  e  14  sono
          fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
          acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
          sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
          predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
          entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
          2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
          convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
          l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
          Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
          dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
          del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
          nazionale. 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1º gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi di importo pari o superiore a 1.000  euro  relativi
          alle categorie  merceologiche  presenti  nella  piattaforma
          CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
          messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
          disponibili, dalle centrali  di  committenza  regionali  di
          riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
          in violazione di quanto  disposto  dalla  presente  lettera
          sono nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono
          causa di responsabilita'  amministrativa.  Il  rispetto  di
          quanto   disposto   alla   presente   lettera   costituisce
          adempimento   ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
          integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla  verifica
          del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          2005,  sulla  base  dell'istruttoria  congiunta  effettuata
          dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          mettono  a  disposizione  della  CONSIP  e   dell'Autorita'
          nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'   condivise,
          tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
          adempimento, sia con  riferimento  alla  rispondenza  delle
          centrali di committenza regionali alle disposizioni di  cui
          all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sia con riferimento alle convenzioni e alle  ulteriori
          forme  di  acquisto  praticate  dalle   medesime   centrali
          regionali; 
              d-bis) con la procedura  di  cui  al  quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d); 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. Ai contratti e agli accordi vigenti  nell'esercizio
          2012,  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  per  l'acquisto  di
          prestazioni sanitarie da soggetti privati  accreditati  per
          l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
          ospedaliera, si applica una riduzione  dell'importo  e  dei
          corrispondenti  volumi  d'acquisto  in  misura  determinata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, tale  da  ridurre
          la   spesa   complessiva   annua,   rispetto   alla   spesa
          consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per  cento  per
          l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
          cento a decorrere dall'anno  2014.  A  decorrere  dall'anno
          2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
          del settore ospedaliero privato accreditato  in  attuazione
          di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di
          valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno  del
          territorio nazionale, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  possono  programmare  l'acquisto  di
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta  specialita',
          nonche' di prestazioni erogate da parte degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
          cittadini  residenti  in  regioni  diverse  da  quelle   di
          appartenenza ricomprese negli accordi per la  compensazione
          della mobilita' interregionale di cui  all'articolo  9  del
          Patto  per  la  salute  sancito  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del  10
          luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi  bilaterali
          fra le regioni per il  governo  della  mobilita'  sanitaria
          interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
          salute sancito con intesa del 3 dicembre  2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
          ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
          in  ogni  caso,   l'invarianza   dell'effetto   finanziario
          connesso alla deroga  di  cui  al  periodo  precedente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono  ad  adottare  misure  alternative,  volte,   in
          particolare, a  ridurre  le  prestazioni  inappropriate  di
          bassa complessita'  erogate  in  regime  ambulatoriale,  di
          pronto soccorso, in ricovero ordinario e in  riabilitazione
          e  lungodegenza,   acquistate   dagli   erogatori   privati
          accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
          obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
          obiettivi previsti dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125;  possono
          contribuire  al  raggiungimento  del   predetto   obiettivo
          finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
          della  spesa  sanitaria.  Le  prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera di alta specialita' e  i  relativi  criteri  di
          appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  In  sede  di  prima  applicazione  sono  definite
          prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
          ricoveri   individuati   come   "ad   alta    complessita'"
          nell'ambito  del  vigente  Accordo  interregionale  per  la
          compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          regioni  trasmettono  trimestralmente  ai  Ministeri  della
          salute e dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di
          propria competenza di compensazione  della  maggiore  spesa
          sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi  in
          carico dagli IRCCS. Ne danno  altresi'  comunicazione  alle
          regioni  di  residenza   dei   medesimi   pazienti   e   al
          coordinamento regionale per la  salute  e  per  gli  affari
          finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
          le regolazioni in materia di compensazione della  mobilita'
          sanitaria  nell'ambito  del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie del Servizio sanitario  nazionale.  Le  regioni
          pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il  valore
          delle  prestazioni  rese  ai  pazienti  extraregionali   di
          ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture
          private accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di
          eventi sismici o per effetto di situazioni  di  insolvenza,
          le indicate percentuali di riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purche'  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              15. In deroga  alla  procedura  prevista  dall'articolo
          8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
          che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
          carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
          2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
          accreditate,  di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
          ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
          tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
          determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
          ancora esistenti a livello locale e nazionale. 
              16. Le tariffe  massime  delle  strutture  che  erogano
          assistenza ambulatoriale di cui al comma 15,  valide  dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
          dal medesimo comma 15, nonche' le tariffe delle prestazioni
          relative all'assistenza protesica di  cui  all'articolo  2,
          comma  380,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,
          costituiscono riferimento, fino alla data del 30  settembre
          2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
          carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
          coordinamento della finanza pubblica.  Le  tariffe  massime
          delle strutture che erogano assistenza ospedaliera  di  cui
          al comma 15, valide dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto  del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
          costituiscono riferimento, fino alla data del  31  dicembre
          2016, per la valutazione della congruita' delle  risorse  a
          carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
          coordinamento della finanza pubblica. 
              17.  Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle   singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita  dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
          marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di cui all'articolo  1,  comma  180,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311   e   successive
          modificazioni    su    un    programma     operativo     di
          riorganizzazione, di riqualificazione  o  di  potenziamento
          del Servizio sanitario regionale, per le quali  le  tariffe
          massime costituiscono un limite invalicabile. 
              17-bis. (abrogato) 
              18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel  primo,
          secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma  170,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la  medesima
          cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite  con  le
          seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,». 
              20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
          di cui all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  qualora  al  termine  del
          periodo di riferimento del Piano di  rientro  ovvero  della
          sua prosecuzione, non venga  verificato  positivamente,  in
          sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione. 
              21. Il comma 3 dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: 
              «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e
          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
          in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 2, comma 73, della citata  legge  n.
          191 del 2009. La regione e' giudicata  adempiente  ove  sia
          accertato l'effettivo conseguimento di tali  obiettivi.  In
          caso contrario, limitatamente agli anni  2013  e  2014,  la
          regione e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
          l'equilibrio economico. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». 
              22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali. 
              23. A decorrere dall'anno 2013,  la  quota  premiale  a
          valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
          legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
          allo 0,25 per cento delle predette risorse. 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
              25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio  2011,  n.  111  si  interpreta  nel  senso  che  le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
          e 3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  in  materia  di  certificazione  dei   crediti,   e
          dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di  compensazione  dei
          crediti,  e   i   relativi   decreti   attuativi,   trovano
          applicazione  nei  confronti  degli   enti   del   Servizio
          sanitario nazionale, secondo le modalita' e  le  condizioni
          fissate dalle medesime disposizioni. 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 
              25-ter. In relazione alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
          decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
          nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012." 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   569
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "   569.   Ai   fini   di   consentire   la    regolare
          somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto  della
          cornice finanziaria programmata per il  Servizio  sanitario
          nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del
          settore sanitario previste dai commi da 521 a 552  e  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  per  gli
          anni 2015 e  2016,  la  spesa  per  l'acquisto  di  farmaci
          innovativi concorre al raggiungimento del  tetto  di  spesa
          per   l'assistenza   farmaceutica   territoriale   di   cui
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, per l'ammontare  eccedente  annualmente,  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui
          all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo
          a quello della pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale." 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2007,
          n.     222     (Interventi     urgenti      in      materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), come modificato dalla presente legge: 
              "5. Misure di governo della spesa  e  di  sviluppo  del
          settore farmaceutico. 
              1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del  SSN
          per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
          della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
          convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione  alla
          spesa a carico degli  assistiti,  sia  della  distribuzione
          diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
          rimborsabilita', inclusa la distribuzione per  conto  e  la
          distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'  superare
          a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
          14 per cento del finanziamento cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, inclusi gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate di spettanza regionale e  al  netto  delle  somme
          erogate per il finanziamento di attivita' non  rendicontate
          dalle aziende sanitarie. Il valore  assoluto  dell'onere  a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a  livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione   e'
          annualmente determinato dal Ministero della  salute,  entro
          il  15  novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese,  le
          regioni  trasmettono  all'Agenzia  italiana   del   farmaco
          (AIFA),  al  Ministero  della   salute   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione
          diretta, come definita  dal  presente  comma,  per  singola
          specialita'  medicinale,  relativi  al   mese   precedente,
          secondo le specifiche tecniche  definite  dal  decreto  del
          Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2  ottobre  2007  concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta.   Le
          regioni,  entro  i  quindici  giorni  successivi  ad   ogni
          trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della  salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.  Il  rispetto
          da parte delle regioni  di  quanto  disposto  dal  presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle  more
          della  concreta   e   completa   attivazione   del   flusso
          informativo della distribuzione diretta, alle  regioni  che
          non hanno fornito i dati viene attribuita,  ai  fini  della
          determinazione del tetto e della definizione dei budget  di
          cui al comma 2,  in  via  transitoria  e  salvo  successivo
          conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al  40
          per  cento  della  spesa   complessiva   per   l'assistenza
          farmaceutica  non   convenzionata   rilevata   dal   flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
              2. A decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato  il  nuovo
          sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
          Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato: 
              a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di  cui
          al  comma  1,  e'  basato  sulla  attribuzione   da   parte
          dell'AIFA, a ciascuna Azienda  titolare  di  autorizzazioni
          all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro  il  15
          gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato  sulla
          base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
          quali sono disponibili i dati, distintamente per i  farmaci
          equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
          calcolo di cui al precedente  periodo  viene  detratto,  ai
          fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle  somme
          restituite al  Servizio  sanitario  nazionale  per  effetto
          dell'articolo 1, comma 796,  lettera  g),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
          Viene detratto, altresi',  il  valore  della  minore  spesa
          prevedibilmente conseguibile  nell'anno  per  il  quale  e'
          effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a  seguito  delle
          decadenze di brevetti in  possesso  dell'azienda  presa  in
          considerazione; tale valore e'  calcolato  sulla  base  dei
          dati dell'anno precedente. Ai fini  della  definizione  dei
          budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle  risorse
          incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto  di
          spesa  rispetto  all'anno  precedente  e  di  quelle   rese
          disponibili dalla riduzione di spesa  complessiva  prevista
          per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che  avvengono
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget.  Un  ulteriore   20   per   cento   delle   risorse
          incrementali, come sopra  definite,  costituisce  un  fondo
          aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che  saranno
          autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20  per
          cento  costituisce  un  fondo  di  garanzia  per   esigenze
          allocative in corso d'anno. Il possesso,  da  parte  di  un
          farmaco, del requisito della innovativita' e'  riconosciuto
          dall'AIFA, sentito il parere  formulato  dalla  Commissione
          consultiva tecnico-scientifica istituita presso  la  stessa
          Agenzia, e ha  validita'  per  36  mesi  agli  effetti  del
          presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
          rivalutare l'innovativita' sulla  base  di  nuovi  elementi
          tecnico-scientifici resisi disponibili; 
              b)  la  somma   dei   budget   di   ciascuna   Azienda,
          incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei  farmaci
          innovativi di cui alla lettera a),  nonche'  dell'ulteriore
          quota del 20 per cento prevista dalla  stessa  lettera  a),
          deve risultare  uguale  all'onere  a  carico  del  SSN  per
          l'assistenza  farmaceutica  a   livello   nazionale,   come
          determinato al comma 1; 
              c) in fase di prima applicazione della disposizione  di
          cui alla lettera a) e nelle more della concreta e  completa
          attivazione dei flussi informativi,  l'AIFA,  partendo  dai
          prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
          di  contenimento  della  spesa  farmaceutica  di  cui  all'
          articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, attribuisce a ciascuna  Azienda  titolare  di
          AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio  sulla
          base delle regole di attribuzione del budget definite dalla
          stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito  a
          ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla  luce  dei
          dati sulla distribuzione diretta forniti dalle  regioni  ai
          sensi del citato decreto del Ministro della salute in  data
          31 luglio 2007. In assenza di tali dati,  ad  ogni  Azienda
          viene attribuito un valore di spesa  per  la  distribuzione
          diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di  PHT  di
          cui  alla  determinazione  AIFA  del   29   ottobre   2004,
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004,  e   successive
          modificazioni; 
              d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati  di
          spesa farmaceutica e comunica  le  relative  risultanze  al
          Ministero della salute  ed  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA  verifica  al
          31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre  di  ogni  anno
          l'eventuale superamento a livello nazionale  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1,  calcolato  sulla  base  dei  dati
          dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali,
          disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e  dall'articolo  18  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.
          245, nonche' sulla base dei dati delle regioni  concernenti
          la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1; 
              e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
          ogni anno superino la somma, rapportata  ai  primi  5  mesi
          dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di  cui
          alla lettera b), si da' luogo al ripiano  dello  sforamento
          determinato nel predetto arco temporale, secondo le  regole
          definite al comma 3. Qualora i valori di  spesa  verificati
          al 30 settembre di ogni anno superino la somma,  rapportata
          ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget  aziendali,  con  gli
          incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
          ripiano dello sforamento stimato del periodo  1°  giugno-31
          dicembre, salvo conguaglio  determinato  sulla  base  della
          rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite  al
          comma 3. La predetta stima tiene conto  della  variabilita'
          dei consumi nel corso dell'anno. 
              3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
          definite: 
              a) l'intero sforamento e' ripartito  a  lordo  IVA  tra
          aziende farmaceutiche, grossisti  e  farmacisti  in  misura
          proporzionale alle relative quote di spettanza  sui  prezzi
          dei medicinali, con l'eccezione della quota  di  sforamento
          imputabile alla spesa  per  farmaci  acquistati  presso  le
          aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali  e  da
          queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e'  posta
          a carico unicamente delle aziende farmaceutiche  stesse  in
          proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
          strutture pubbliche. L'entita' del  ripiano  e'  calcolata,
          per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
          budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
          favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei  farmaci
          innovativi  la  quota  dello   sforamento   imputabile   al
          superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
          di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
          Se il fatturato derivante dalla commercializzazione  di  un
          farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di  euro,  la
          quota dello sforamento imputabile al superamento del  fondo
          aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in  misura
          pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
          relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
          ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte  le
          aziende titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
          fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti  da
          brevetto. A decorrere dal  2016,  la  quota  di  sforamento
          imputabile al superamento del fondo aggiuntivo  di  cui  al
          periodo precedente, e' rispettivamente imputata  in  misura
          pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di  AIC
          relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le
          aziende titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
          fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto  da
          brevetto; 
              b) la quota di  ripiano  determinata  a  seguito  della
          verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA  a  ciascuna
          Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
          a seguito della verifica  al  30  settembre  e'  comunicata
          dall'AIFA a ciascuna  Azienda  entro  il  15  novembre.  Le
          Aziende  effettuano  il  ripiano  entro  15  giorni   dalla
          comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale  comunicazione
          all'AIFA e ai Ministeri dell'economia  e  delle  finanze  e
          della salute; 
              c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
          applica il sistema di  cui  all'  articolo  1,  comma  796,
          lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  per  la
          quota a carico  dei  grossisti  e  dei  farmacisti,  l'AIFA
          ridetermina, per i sei mesi successivi, le  relative  quote
          di spettanza sul prezzo di  vendita  dei  medicinali  e  il
          corrispondente incremento della  percentuale  di  sconto  a
          favore  del  SSN.  Le  aziende  farmaceutiche  versano  gli
          importi dovuti, entro i termini previsti dalla  lettera  b)
          del presente comma, direttamente alle regioni  dove  si  e'
          verificato lo sforamento in proporzione al superamento  del
          tetto di spesa regionale; 
              d) la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da  parte  delle  aziende,  di  quanto
          dovuto  nei  termini  perentori   previsti,   comporta   la
          riduzione  dei  prezzi  dei  farmaci  ancora   coperti   da
          brevetto,   in   misura   tale   da    coprire    l'importo
          corrispondente,  incrementato  del  20   per   cento,   nei
          successivi sei mesi. 
              (Omissis)" 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   10
          dell'articolo 8  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537
          (Interventi correttivi di finanza pubblica): 
              "Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita') 
              1. - 9 (Omissis) 
              10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  30
          giugno 1993, n. 266, procede alla  riclassificazione  delle
          specialita' medicinali e dei preparati galenici di  cui  al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi: 
              a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; 
              b); (soppressa) 
              c) altri farmaci privi delle  caratteristiche  indicate
          alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non  soggetti
          a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico; 
              c-bis)  farmaci  non  soggetti  a  ricetta  medica  con
          accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC). 
              (Omissis)" 
              - Per il riferimento al testo del  decreto  legislativo
          n. 118 del 2011 si vedano i riferimenti normativi  all'art.
          9. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione 
              1. (Omissis) 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
              a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che
          riguarda il finanziamento e la spesa del relativo  servizio
          sanitario, rilevata attraverso  scritture  di  contabilita'
          finanziaria; 
              b) le regioni: 
              i)  per  la  parte  del  finanziamento   del   servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
              ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
          di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi  del  punto
          i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
              c)  aziende  sanitarie  locali;  aziende   ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
              d)  istituti  zooprofilattici   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270." 
               -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   33
          dell'articolo 48 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              "Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica) 
              1. - 32 (Omissis) 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          Delibera Cipe 1° febbraio  2001,  n.  3,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
              (Omissis)"