(( Art. 21 bis Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; c) all'articolo 6: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata; 3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata; 4) il comma 4 e' abrogato. 2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma. 3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita', l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla e' consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali universita' ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata. 4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale), come modificato dalla presente legge: "4. Collocazione delle apparecchiature R.M. 1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri: a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma; b) integrazione con strutture specialistiche gia' esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unita' autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici. 2. (Abrogato)." "5. Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale. 1. (Abrogato). 2. L'autorizzazione e' data previa verifica della compatibilita' dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome. 3. La domanda di autorizzazione all'installazione deve essere presentata alla competente autorita' sanitaria regionale o provinciale corredata dalla dichiarazione di conformita' agli «standards» di cui all'art. 2 del presente regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata. 4. L'autorita' sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa." "6. Apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale. 1. (Abrogato). 2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla dichiarazione di conformita' agli «standards» di cui all'art. 2 del presente regolamento firmata dal legale rappresentante del presidio in cui l'apparecchiatura deve essere installata, nonche' dalla documentazione relativa a: a) (Abrogata); b) caratteristiche e prestazioni tecniche; c) prestazioni dell'apparecchiatura, con specifico riferimento alle esigenze tecnico-scientifiche della ricerca clinica programmata; d) descrizione del sito di installazione ed aree adiacenti; e) controlli di sicurezza. 3. Alla fine del periodo di utilizzo, deve essere inviata al Ministero una circostanziata relazione sui risultati della ricerca con particolare riguardo a: a) efficacia clinica; b) analisi del rapporto rischio/beneficio; c) analisi dell'impegno economico; d) verifiche di funzionalita'; e) verifiche di produttivita'; f) (Abrogata); g) requisiti quali-quantitativi del personale; h) requisiti in merito a controlli di qualita'. 4. (Abrogato)." - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "17. Regolamenti. 1. (Omissis) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis)" - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n. 54, S.O. - La Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.