(( Art. 21 bis 
 
 
Semplificazione delle procedure autorizzative per le  apparecchiature
                        a risonanza magnetica 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
    c) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata; 
      3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
      4) il comma 4 e' abrogato. 
  2. Le apparecchiature a risonanza  magnetica  (RM)  con  valore  di
campo statico di induzione magnetica non superiore  a  4  tesla  sono
soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o
della provincia autonoma. 
  3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione
magnetica  superiore  a  4  tesla  sono  soggette  all'autorizzazione
all'installazione e all'uso da  parte  del  Ministero  della  salute,
sentiti il Consiglio superiore di sanita',  l'Istituto  superiore  di
sanita'  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro. La collocazione di  apparecchiature  a  RM  con
valore di campo statico superiore a  4  tesla  e'  consentita  presso
grandi complessi di ricerca e studio  di  alto  livello  scientifico,
quali universita'  ed  enti  di  ricerca,  policlinici,  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, ai  fini  della  validazione
clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione
deve essere corredata della documentazione relativa  al  progetto  di
ricerca scientifica  o  clinica  programmata,  da  cui  risultino  le
motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori
a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere
rinnovata. 
  4. Il Ministro della salute,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel  rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del  14
giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione,  l'utilizzo
e la gestione delle apparecchiature a  RM  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo da parte  delle  strutture  sanitarie,  assicurando
l'adeguamento  allo  sviluppo  tecnologico  e  all'evoluzione   delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento  alla  sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione
all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4,  5  e  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  1994,  n.
          542 (Regolamento recante norme per la  semplificazione  del
          procedimento  di  autorizzazione  all'uso  diagnostico   di
          apparecchiature  a   risonanza   magnetica   nucleare   sul
          territorio  nazionale),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              "4. Collocazione delle apparecchiature R.M. 
              1. La collocazione delle apparecchiature R.M.  soggette
          ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri: 
              a) adeguamento alla domanda di  prestazione  attuale  o
          prevista  secondo  quanto  stabilito  dalla  programmazione
          sanitaria della regione o della provincia autonoma; 
              b)  integrazione  con  strutture  specialistiche   gia'
          esistenti finalizzata al loro utilizzo  multi-specialistico
          di  diagnostica  mediante  immagini  o   mono-specialistico
          limitatamente a unita'  autonome  di  diagnosi  e  cura  di
          elevata qualificazione cardiologica  e/o  cardiochirurgica,
          neurologica  e/o  neurochirurgica;  ospedali  specializzati
          ortopedico-traumatologici. 
              2. (Abrogato)." 
              "5.   Apparecchiature   soggette   ad    autorizzazione
          regionale. 
              1. (Abrogato). 
              2.  L'autorizzazione  e'  data  previa  verifica  della
          compatibilita'     dell'installazione     rispetto     alla
          programmazione  sanitaria  regionale   o   delle   province
          autonome. 
              3. La domanda di autorizzazione all'installazione  deve
          essere  presentata  alla  competente  autorita'   sanitaria
          regionale o provinciale corredata  dalla  dichiarazione  di
          conformita' agli «standards» di cui all'art. 2 del presente
          regolamento, firmata dal legale rappresentante del presidio
          in cui l'apparecchiatura deve essere installata. 
              4. L'autorita' sanitaria  si  pronuncia  sulla  domanda
          entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso
          inutilmente  tale  termine  l'autorizzazione   si   intende
          concessa." 
              "6.   Apparecchiature   soggette   ad    autorizzazione
          ministeriale. 
              1. (Abrogato). 
              2. La domanda di autorizzazione deve  essere  corredata
          dalla dichiarazione di conformita' agli «standards» di  cui
          all'art. 2 del  presente  regolamento  firmata  dal  legale
          rappresentante del presidio in cui  l'apparecchiatura  deve
          essere installata, nonche' dalla documentazione relativa a: 
              a) (Abrogata); 
              b) caratteristiche e prestazioni tecniche; 
              c)  prestazioni  dell'apparecchiatura,  con   specifico
          riferimento  alle   esigenze   tecnico-scientifiche   della
          ricerca clinica programmata; 
              d)  descrizione  del  sito  di  installazione  ed  aree
          adiacenti; 
              e) controlli di sicurezza. 
              3. Alla fine  del  periodo  di  utilizzo,  deve  essere
          inviata  al  Ministero  una  circostanziata  relazione  sui
          risultati della ricerca con particolare riguardo a: 
              a) efficacia clinica; 
              b) analisi del rapporto rischio/beneficio; 
              c) analisi dell'impegno economico; 
              d) verifiche di funzionalita'; 
              e) verifiche di produttivita'; 
              f) (Abrogata); 
              g) requisiti quali-quantitativi del personale; 
              h) requisiti in merito a controlli di qualita'. 
              4. (Abrogato)." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2  e  3
          dell'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "17. Regolamenti. 
              1. (Omissis) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis)" 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46
          recante "Attuazione della direttiva 93/42/CEE,  concernente
          i dispositivi medici" e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          marzo 1997, n. 54, S.O. 
              - La Direttiva del Consiglio 93/42/CEE  del  Consiglio,
          del 14 giugno 1993  concernente  i  dispositivi  medici  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.