(( Art. 21 ter 
 
 
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a  favore  delle  persone
                  affette da sindrome da talidomide 
 
  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363,  della  legge  24
dicembre 2007,  n.  244,  riconosciuto,  ai  sensi  del  comma  1-bis
dell'articolo  31  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
ai  soggetti  affetti  da  sindrome   da   talidomide   nelle   forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della  micromelia  nati
negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati  nell'anno
1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  2. L'indennizzo di cui al comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche' nati al  di  fuori
del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la
sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del  nesso  causale
tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni  o
l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia  e  della  micromelia,  i
predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti  al  giudizio
sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  2
ottobre 2009, n. 163. 
  3. Con il regolamento di cui al comma 4 si  provvede,  altresi',  a
definire i criteri di inclusione e di esclusione delle  malformazioni
ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per  i  soggetti
di cui al comma  2,  tenendo  conto  degli  studi  medico-scientifici
maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche  da
talidomide. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  proprio  regolamento,   il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo  salvi
gli indennizzi gia' erogati e le procedure in corso,  al  regolamento
di cui al decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1
e 2, valutati in 3.960.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  3.285.000  euro
annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  e,  quanto  a  675.000  euro  annui  a
decorrere dal 2016,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
salute. 
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentito il  Ministro  della  salute,  provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte  corrente  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute»  dello
stato di previsione del Ministero della salute. 
  7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   363
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
              "363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29
          ottobre  2005,  n.  229,  e'  riconosciuto,  altresi',   ai
          soggetti affetti da  sindrome  da  talidomide,  determinata
          dalla somministrazione dell'omonimo  farmaco,  nelle  forme
          dell'amelia,  dell'emimelia,  della   focomelia   e   della
          macromelia." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1-bis
          dell'articolo 31 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e disposizioni finanziarie urgenti): 
              "Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima
          per la produzione di medicinali 
              1. (Omissis) 
              1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2,  comma  363,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,   si   intende
          riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da  talidomide
          nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della  focomelia  e
          della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali 2 ottobre 2009, n.  163  (Regolamento  di
          esecuzione dell'articolo  2,  comma  363,  della  legge  24
          dicembre 2007, n.  244,  che  riconosce  un  indennizzo  ai
          soggetti affetti da  sindrome  da  Talidomide,  determinata
          dalla somministrazione dell'omonimo farmaco): 
              "Art. 2 
              1. I soggetti che intendono  ottenere  l'indennizzo  di
          cui all'articolo 1, comma 1, presentano le relative domande
          al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria,
          dei livelli essenziali di assistenza e dei  principi  etici
          di sistema, da ora denominata «Direzione  generale»,  entro
          il termine di dieci anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              2. La domanda, in  carta  semplice,  deve  contenere  i
          seguenti dati: 
              a) dati anagrafici  del  danneggiato  e  dell'eventuale
          rappresentante nel caso di incapace; 
              b)  indicazioni  del  danno  per  il  quale  si  chiede
          l'indennizzo; 
              c) elenco della documentazione allegata; 
              d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione; 
              e) firma del richiedente o del rappresentante; 
              f) data di presentazione. 
              3.  L'istanza  deve  essere  corredata  della  seguente
          documentazione   amministrativa,   nel    rispetto    delle
          disposizioni  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive
          indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
              a) certificato di nascita del danneggiato; 
              b) certificato di residenza; 
              c) codice fiscale; 
              d) nomina del rappresentante nel  caso  di  danneggiato
          incapace. 
              4.  La  documentazione  sanitaria,  da  allegare   alla
          domanda di cui al  comma  2,  concernente  l'entita'  delle
          lesioni o dell'infermita' da cui e' derivata la menomazione
          permanente   del   soggetto,   nelle   forme   dell'amelia,
          dell'emimelia, della focomelia e  della  micromelia,  sara'
          indicata  nelle  linee  guida  da  emanare   con   apposita
          circolare del  Direttore  della  Direzione  generale  della
          programmazione  sanitaria,  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e dei principi etici di  sistema  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
          italiana e nel sito internet del Ministero. 
              5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle
          domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di
          cui ai commi 6 e 7. 
              6. Il giudizio  sanitario  sul  nesso  causale  tra  la
          somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e  le
          lesioni o l'infermita' da cui e'  derivata  la  menomazione
          permanente   del   soggetto,   nella   forme   dell'amelia,
          dell'emimelia,  della  focomelia  e  della  micromelia,  e'
          espresso,   entro   90   giorni   dal   ricevimento   della
          documentazione, dalla  Commissione  medico-ospedaliera,  di
          cui all'articolo 165 del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092.
          Il  giudizio  tiene  conto  della  documentazione  prodotta
          nonche'  dei   criteri   di   cui   all'articolo   31   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
              7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare  il
          giudizio  diagnostico  sulle  infermita'  o  sulle  lesioni
          riscontrate nelle forme dell'amelia,  dell'emimelia,  della
          focomelia e  della  micromelia,  ai  sensi  del  precedente
          comma, esprime, altresi', il  giudizio  di  classificazione
          delle lesioni e delle  infermita',  secondo  la  tabella  A
          annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come  sostituita
          dalla tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale
          relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale. 
              8. La Direzione generale  notifica  all'interessato  le
          valutazioni espresse nel  verbale  di  cui  al  comma  7  e
          provvede    all'istruttoria     per     la     liquidazione
          dell'indennizzo." 
              - Il citato decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali  n.  163  del  2009  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2009, n. 265. 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   12
          dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi 
              1. - 11. (Omissis) 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          21 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 21 Bilancio di previsione 
              1. - 4. (Omissis) 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) oneri inderogabili,  in  quanto  spese  vincolate  a
          particolari  meccanismi  o  parametri   che   ne   regolano
          l'evoluzione, determinati sia da leggi sia  da  altri  atti
          normativi.  Rientrano  tra  gli   oneri   inderogabili   le
          cosiddette spese obbligatorie,  ossia  quelle  relative  al
          pagamento di stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese
          fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti  da
          obblighi  comunitari  e  internazionali,   le   spese   per
          ammortamento di mutui, nonche'  quelle  cosi'  identificate
          per espressa disposizione normativa; 
              b) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              c) spese di  adeguamento  al  fabbisogno,  ossia  spese
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              (Omissis)"