Art. 3 Modalita' di effettuazione dei pagamenti 1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita'. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014. 3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.