(( Art. 7 bis 
 
 
            Sinteticita' e chiarezza degli atti di parte 
 
  1. Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza degli  atti
di parte, anche in considerazione dell'avvio  e  dell'attuazione  del
processo amministrativo telematico, al decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,   comma   2,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  secondo  quanto  disposto   dalle   norme   di
attuazione»; 
    b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2: 
  1)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Processo
amministrativo  telematico  e  criteri  di   redazione   degli   atti
processuali»; 
  2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita'  e  la  chiarezza  degli
atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del
giudizio in coerenza con i principi di sinteticita'  e  chiarezza  di
cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso
e  gli  altri  atti  difensivi  secondo  i  criteri  e   nei   limiti
dimensionali stabiliti con decreto del presidente  del  Consiglio  di
Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di
presidenza della giustizia  amministrativa,  il  Consiglio  nazionale
forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di
categoria degli avvocati amministrativisti. 
  2. Nella fissazione dei limiti dimensionali  del  ricorso  e  degli
atti  difensivi  si  tiene   conto   del   valore   effettivo   della
controversia, della sua natura  tecnica  e  del  valore  dei  diversi
interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono  escluse  le  intestazioni  e  le  altre   indicazioni   formali
dell'atto. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti  i  casi  per  i
quali, per specifiche ragioni,  puo'  essere  consentito  superare  i
relativi limiti. 
  4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche
mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al  comma
1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e
lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e  di  formulare
eventuali  proposte  di  modifica.  Il   decreto   e'   soggetto   ad
aggiornamento  con  cadenza  almeno   biennale,   con   il   medesimo
procedimento di cui al comma 1. 
  5. Il giudice e' tenuto a esaminare  tutte  le  questioni  trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti  limiti.  L'omesso  esame  delle
questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non  e'
motivo di impugnazione». 
  2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del  presidente  del
Consiglio di Stato previsto al comma  1  dell'articolo  13-ter  delle
norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo: 
  a)  al  comma  6  dell'articolo  120  del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  n.  104
del 2010, le parole da: «Al fine di consentire» fino  alla  fine  del
comma sono soppresse; 
  b) il comma 2-bis dell'articolo  40  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 di cui all'allegato 1
          del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Dovere di motivazione  e  sinteticita'  degli
          atti). - 1. Ogni provvedimento  decisorio  del  giudice  e'
          motivato. 
              2. Il giudice e le parti redigono gli atti  in  maniera
          chiara e sintetica , secondo quanto disposto dalle norme di
          attuazione.». 
              -  Si  riporta  la  rubrica  del  Titolo  IV   di   cui
          all'allegato 2 del  citato  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104, come modificato dalla presente legge: 
              «Titolo  IV  -  Processo  amministrativo  telematico  e
          criteri di redazione degli atti processuali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 di cui all'allegato
          1 del citato decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 120. (Disposizioni specifiche ai giudizi  di  cui
          all'art. 119, comma 1, lettera a)). -  1.  Gli  atti  delle
          procedure di affidamento,  ivi  comprese  le  procedure  di
          affidamento di incarichi e concorsi di progettazione  e  di
          attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
          a  pubblici  lavori,  servizi  o   forniture,   nonche'   i
          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ad
          essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
          al tribunale amministrativo regionale competente. 
              2. Nel caso in  cui  sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all'art. 65 e all'art.  225  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione  che  tale
          avviso  contenga  la  motivazione  dell'atto  con  cui   la
          stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
              2-bis. Il provvedimento  che  determina  le  esclusioni
          dalla procedura di affidamento  e  le  ammissioni  ad  essa
          all'esito  della  valutazione  dei  requisiti   soggettivi,
          economico-finanziari e tecnico-professionali  va  impugnato
          nel  termine  di  trenta  giorni,  decorrente   dalla   sua
          pubblicazione sul profilo del  committente  della  stazione
          appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice  dei
          contratti pubblici adottato in attuazione  della  legge  28
          gennaio 2016, n.  11.  L'omessa  impugnazione  preclude  la
          facolta'  di  far  valere  l'illegittimita'  derivata   dei
          successivi atti delle procedure di affidamento,  anche  con
          ricorso    incidentale.    E'    altresi'     inammissibile
          l'impugnazione  della  proposta  di   aggiudicazione,   ove
          disposta, e degli altri atti endo-procedimentali  privi  di
          immediata lesivita'. 
              3. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  e  dai
          successivi, si applica l'art. 119. 
              4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,  se
          la   stazione    appaltante    fruisce    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
              5.  Salvo  quanto  previsto   al   comma   6-bis,   per
          l'impugnazione degli atti di cui al  presente  articolo  il
          ricorso, principale o  incidentale  e  i  motivi  aggiunti,
          anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, devono
          essere proposti nel termine di trenta  giorni,  decorrente,
          per il ricorso principale e per i  motivi  aggiunti,  dalla
          ricezione  della  comunicazione  di  cui  all'art.  79  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i  bandi
          e gli avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente
          lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art.  66,  comma  8,
          dello stesso decreto; ovvero, in  ogni  altro  caso,  dalla
          conoscenza  dell'atto.  Per  il  ricorso   incidentale   la
          decorrenza del termine e' disciplinata dall'art. 42. 
              6.  Il  giudizio,  ferma  la  possibilita'  della   sua
          definizione  immediata  nell'udienza   cautelare   ove   ne
          ricorrano  i  presupposti,  viene  comunque  definito   con
          sentenza in  forma  semplificata  ad  una  udienza  fissata
          d'ufficio e da tenersi entro  quarantacinque  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente.  Della  data  di  udienza  e'  dato
          immediato avviso alle parti  a  cura  della  segreteria,  a
          mezzo posta elettronica certificata. In  caso  di  esigenze
          istruttorie   o   quando   e'   necessario   integrare   il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. 
              6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e'
          definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta
          giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
          parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle  parti  il
          ricorso e'  definito,  negli  stessi  termini,  in  udienza
          pubblica.  Il  decreto  di   fissazione   dell'udienza   e'
          comunicato alle parti quindici giorni  prima  dell'udienza.
          Le parti possono produrre documenti  fino  a  dieci  giorni
          liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi
          prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove
          memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino
          a tre  giorni  liberi  prima.  La  camera  di  consiglio  o
          l'udienza possono essere rinviate solo in caso di  esigenze
          istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre
          motivi  aggiunti   o   ricorso   incidentale.   L'ordinanza
          istruttoria fissa per il deposito di documenti  un  termine
          non superiore a tre giorni decorrenti  dalla  comunicazione
          o, se  anteriore,  notificazione  della  stessa.  La  nuova
          camera di consiglio deve essere fissata non oltre  quindici
          giorni. Non puo' essere  disposta  la  cancellazione  della
          causa dal  ruolo.  L'appello  deve  essere  proposto  entro
          trenta  giorni  dalla  comunicazione   o,   se   anteriore,
          notificazione della sentenza e non  trova  applicazione  il
          termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione. 
              7. Ad eccezione dei casi previsti  al  comma  2-bis,  i
          nuovi atti attinenti la medesima procedura di  gara  devono
          essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
              8.  Il  giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se
          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti
          incidenti processuali. 
              8-bis. Il collegio, quando dispone le misure  cautelari
          di cui al  comma  4  dell'art.  119,  ne  puo'  subordinare
          l'efficacia, anche qualora  dalla  decisione  non  derivino
          effetti irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
          fideiussione, di una cauzione  di  importo  commisurato  al
          valore dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per
          cento del suddetto valore. Tali misure  sono  disposte  per
          una  durata  non  superiore   a   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo  restando
          quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119. 
              8-ter. Nella  decisione  cautelare,  il  giudice  tiene
          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e
          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse
          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella
          motivazione. 
              9. Il Tribunale amministrativo  regionale  deposita  la
          sentenza con la quale definisce il  giudizio  entro  trenta
          giorni  dall'udienza  di  discussione;  le  parti   possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti al
          comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita
          la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o  in
          camera di  consiglio,  di  discussione;  le  parti  possono
          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che
          avviene entro due giorni dall'udienza. 
              10. Tutti gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,
          ordinariamente, nelle forme di cui all'art. 74. 
              11. Le disposizioni dei commi 2-bis, 3,  6,  6-bis,  8,
          8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10  si  applicano  anche
          nel giudizio di appello  innanzi  al  Consiglio  di  Stato,
          proposto  avverso  la  sentenza   o   avverso   l'ordinanza
          cautelare, e nei giudizi di revocazione  o  opposizione  di
          terzo.  La  parte  puo'   proporre   appello   avverso   il
          dispositivo, al fine  di  ottenerne  la  sospensione  prima
          della pubblicazione della sentenza. 
              11-bis. Nel caso di presentazione di offerte  per  piu'
          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
          se vengono dedotti identici motivi di  ricorso  avverso  lo
          stesso atto.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40   del   citato
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 40. (Misure  per  l'ulteriore  accelerazione  dei
          giudizi in materia di appalti pubblici). - 1. All'art.  120
          dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.
          104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) il comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  Il
          giudizio,  ferma  la  possibilita'  della  sua  definizione
          immediata  nell'udienza  cautelare  ove  ne   ricorrano   i
          presupposti, viene comunque definito con sentenza in  forma
          semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da  tenersi
          entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine  per
          la costituzione delle parti diverse dal  ricorrente.  Della
          data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a  cura
          della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In
          caso  di  esigenze  istruttorie  o  quando  e'   necessario
          integrare il contraddittorio o assicurare  il  rispetto  di
          termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata,
          con l'ordinanza che dispone gli  adempimenti  istruttori  o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine  di  consentire
          lo spedito svolgimento del  giudizio  in  coerenza  con  il
          principio di sinteticita' di cui all'art. 3,  comma  2,  le
          parti contengono le dimensioni del ricorso  e  degli  altri
          atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio di  Stato,  sentiti  il  Consiglio
          nazionale  forense  e  l'Avvocato  generale  dello   Stato,
          nonche' le associazioni  di  categoria  riconosciute  degli
          avvocati amministrativisti. Con il  medesimo  decreto  sono
          stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni,  puo'
          essere consentito superare i relativi limiti.  Il  medesimo
          decreto,  nella  fissazione  dei  limiti  dimensionali  del
          ricorso e degli atti  difensivi,  tiene  conto  del  valore
          effettivo della controversia, della sua  natura  tecnica  e
          del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
          dalle  parti.  Dai  suddetti   limiti   sono   escluse   le
          intestazioni e le altre indicazioni formali  dell'atto.  Il
          giudice e' tenuto a esaminare tutte le  questioni  trattate
          nelle pagine rientranti nei  suddetti  limiti;  il  mancato
          esame  delle  suddette  questioni  costituisce  motivo   di
          appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
          della sentenza di appello."; 
              b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il
          collegio, quando dispone le  misure  cautelari  di  cui  al
          comma 4 dell'art. 119,  ne  puo'  subordinare  l'efficacia,
          anche  qualora  dalla  decisione   non   derivino   effetti
          irreversibili,    alla    prestazione,    anche    mediante
          fideiussione, di una cauzione  di  importo  commisurato  al
          valore dell'appalto e comunque non superiore allo  0,5  per
          cento del suddetto valore. Tali misure  sono  disposte  per
          una  durata  non  superiore   a   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo  restando
          quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119"; 
              c) il comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  Il
          Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con
          la  quale  definisce  il  giudizio  entro   trenta   giorni
          dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita'
          di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro
          due giorni.". 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai
          giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o
          in grado di  appello,  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2-bis. (abrogato).».