Art. 9 Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa 1. Per assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonche' per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, cosi' come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. 2. La copertura e' assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita' di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico. 3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri. 4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35. (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)). - Omissis). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge di conversione: «425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.».