Art. 4 
 
 
                 Tipologie di operazioni infragruppo 
 
  1. Le  operazioni  infragruppo  riguardano  almeno  le  fattispecie
indicate dall'art. 377, comma 2 degli atti delegati. 
  2. Le imprese di cui all'art.  3  identificano,  nell'ambito  della
politica  di  cui  all'art.  8,  eventuali  ulteriori  tipologie   di
operazioni  infragruppo  che  caratterizzano  la  propria  attivita',
considerando anche: 
    a) il trasferimento di fondi propri; 
    b) le garanzie rilasciate e ricevute; 
    c) le operazioni di retrocessione ed ogni altro accordo  volto  a
trasferire esposizioni o rischi; 
    d) l'acquisto, la vendita o la locazione di passivita'.