Art. 4 Tipologie di operazioni infragruppo 1. Le operazioni infragruppo riguardano almeno le fattispecie indicate dall'art. 377, comma 2 degli atti delegati. 2. Le imprese di cui all'art. 3 identificano, nell'ambito della politica di cui all'art. 8, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano la propria attivita', considerando anche: a) il trasferimento di fondi propri; b) le garanzie rilasciate e ricevute; c) le operazioni di retrocessione ed ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi; d) l'acquisto, la vendita o la locazione di passivita'.