Art. 5 Controparti delle operazioni infragruppo 1. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con le seguenti controparti: a) le societa' controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3; b) le societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3; c) le societa' controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'art. 3; d) le societa' partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'art. 3; e) le societa' soggette con le imprese di cui all'art. 3 a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del codice; f) le societa' controllate da una societa' controllante le imprese di cui all'art. 3; g) le societa' controllate da una societa' partecipante nelle imprese di cui all'art. 3; h) le societa' controllate da una societa' soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3; i) le societa' partecipate da una societa' controllante le imprese di cui all'art. 3; j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'art. 3 o in una delle societa' di cui alle lettere precedenti; k) le societa' partecipate da una societa' partecipante nelle imprese di cui all'art. 3; l) le societa' partecipate da una societa' soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3; m) le societa' o le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa di cui all'art. 3 e che non sono incluse nelle lettere precedenti; n) le societa' o le persone fisiche che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nelle lettere precedenti.