Art. 5 
 
 
              Controparti delle operazioni infragruppo 
 
  1. Sono soggette alle  disposizioni  del  presente  regolamento  le
operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art.  3  pongono  in
essere con le seguenti controparti: 
    a) le societa' controllate, direttamente o indirettamente,  dalle
imprese di cui all'art. 3; 
    b) le societa' partecipate, direttamente o indirettamente,  dalle
imprese di cui all'art. 3; 
    c) le societa' controllanti, direttamente  o  indirettamente,  le
imprese di cui all'art. 3; 
    d) le societa' partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle
imprese di cui all'art. 3; 
    e) le societa' soggette con  le  imprese  di  cui  all'art.  3  a
direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del codice; 
    f) le  societa'  controllate  da  una  societa'  controllante  le
imprese di cui all'art. 3; 
    g) le societa' controllate da  una  societa'  partecipante  nelle
imprese di cui all'art. 3; 
    h) le societa' controllate da una societa' soggetta  a  direzione
unitaria con l'impresa di cui all'art. 3; 
    i) le  societa'  partecipate  da  una  societa'  controllante  le
imprese di cui all'art. 3; 
    j) la persona fisica che controlla o detiene  una  partecipazione
nelle imprese di cui all'art. 3 o in una delle societa' di  cui  alle
lettere precedenti; 
    k) le societa' partecipate da  una  societa'  partecipante  nelle
imprese di cui all'art. 3; 
    l) le societa' partecipate da una societa' soggetta  a  direzione
unitaria con l'impresa di cui all'art. 3; 
    m)  le  societa'  o  le  persone  fisiche   che   detengono   una
partecipazione qualificata nell'impresa di cui all'art. 3 e  che  non
sono incluse nelle lettere precedenti; 
    n)  le  societa'  o  le  persone  fisiche  che  rientrano   nella
definizione di parti correlate e che non sono incluse  nelle  lettere
precedenti.