Art. 4 
 
                            Accertamento 
 
  1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei  compiti  di  vigilanza
sul rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione,  anche  avvalendosi
dell'attivita' della Guardia di finanza, d'ufficio o su  segnalazione
di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili,  chiede  al
responsabile  della  trasparenza  dell'amministrazione  o   dell'ente
interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le  motivazioni
del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte
dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi
del soggetto inadempiente. La richiesta e', altresi', inviata all'OIV
o  all'Organismo  con  funzioni   analoghe   dell'Amministrazione   o
dell'ente  interessato,  affinche'  lo  stesso  attesti,   ai   sensi
dell'art. 14 lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, lo stato di pubblicazione dei  dati  riferiti  alle  fattispecie
sanzionabili,  con   atto   in   data   successiva   alla   richiesta
dell'Ufficio. 
  2. Il responsabile della trasparenza  e  l'OIV  o  l'Organismo  con
funzioni analoghe, danno riscontro, anche  con  una  nota  congiunta,
alla richiesta  dell'Autorita',  indicando  i  motivi  della  mancata
pubblicazione e, qualora la stessa dipenda  da  omessa  comunicazione
del   soggetto   obbligato,   trasmettono   all'Autorita'   i    dati
identificativi,  l'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
personale, e l'indirizzo di residenza dal soggetto medesimo,  forniti
all'Amministrazione/Ente. 
  3. Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza  o
dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l'insussistenza dei
presupposti per  l'applicazione  della  sanzione,  l'ufficio  dispone
l'archiviazione,  dandone   comunicazione   al   Consiglio   mediante
predisposizione di un report mensile; negli  altri  casi  procede  ai
sensi del successivo art. 5.