Art. 7 Conclusione del procedimento 1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo: a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione; b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata. 3. Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresi' le modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell'inadempimento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV al Organismo con funzioni analoghe. 4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.