Art. 7 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Al  termine  della  fase  istruttoria,  qualora  non  sia  stato
effettuato il pagamento in misura  ridotta,  l'Ufficio  sottopone  al
Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo: 
    a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata  l'assenza  dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione; 
    b)  l'irrogazione  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
definita entro i limiti minimo e massimo edittali  tenuto  conto  dei
criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non  ritiene
necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare  l'audizione
del  soggetto  destinatario  della   comunicazione   di   avvio   del
procedimento,  dispone  o  l'archiviazione  del  procedimento  ovvero
l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno  determinato
la decisione,  anche  con  riferimento  alla  misura  della  sanzione
comminata. 
  3. Il provvedimento, a firma del  Presidente,  indica  altresi'  le
modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene
notificato  al  responsabile   dell'inadempimento.   Dell'esito   del
procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV al Organismo
con funzioni analoghe. 
  4. Nel  caso  di  mancato  pagamento  della  sanzione  nel  termine
indicato   nel   provvedimento,   l'Ufficio    competente    provvede
all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.