(( Art. 4-bis 
 
 Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori 
 
  1. Per  fronteggiare  l'aggravarsi  delle  esigenze  abitative  nei
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli
eventi sismici di cui  all'articolo  1,  individuando  soluzioni  che
consentano,  nelle  more  della  fornitura   di   diverse   soluzioni
abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa  delle  popolazioni,
in un contesto comprensivo di strutture a supporto  che  garantiscano
il  regolare  svolgimento  della   vita   della   comunita'   locale,
assicurando anche il presidio di  sicurezza  del  territorio,  tenuto
conto dell'approssimarsi della  stagione  invernale,  i  Sindaci  dei
Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile
le indicazioni relative alle aree da destinare agli  insediamenti  di
container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In
assenza di  indicazioni,  procede  il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni  competenti
per  territorio.  Nella  individuazione  delle   aree   deve   essere
assicurata la preferenza  per  quelle  pubbliche  rispetto  a  quelle
private e il contenimento del relativo  numero.  I  provvedimenti  di
localizzazione  su  aree  private  comportano  la  dichiarazione   di
sussistenza di  grave  necessita'  pubblica  e  valgono  anche  quale
provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della
legge  20  marzo  1865,  n.  2248,  allegato  E.  Si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2. La predisposizione delle aree, comprensiva  della  realizzazione
delle opere infrastrutturali strettamente necessarie  alla  immediata
fruizione degli insediamenti,  avviene  con  modalita'  definite  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in
relazione   alla   effettiva   capacita'   operativa   dei   soggetti
individuati. 
  3.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile   provvede   alla
installazione dei  moduli  di  cui  ai  contratti  stipulati  per  la
fornitura mediante noleggio  dei  container,  destinati  ad  esigenze
abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,
in relazione all'avanzamento  dei  lavori  di  predisposizione  delle
aree. 
  4. Ritenute sussistenti le condizioni di  estrema  urgenza  di  cui
all'articolo 63, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile  procede,
anche  avvalendosi  di  Consip  S.p.a.,   ad   effettuare   procedure
negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale  di  una
pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di  contratti  aventi  ad
oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di  cui  al
comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali. 
  5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte  in  deroga
agli articoli 40, comma 1, e 93 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  nonche'  all'obbligo  di  utilizzo  della  banca  dati
AVCPass,  istituita  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  anche  in
relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura. 
  6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per
l'affidamento dei contratti di cui al comma 4  in  tempi  compatibili
con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze  abitative  della
popolazione interessata, la procedura negoziata di  cui  all'articolo
63 del decreto legislativo n.50 del 2016 puo' svolgersi  con  l'unico
operatore  eventualmente  disponibile,  tenuto  anche   conto   della
possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in
appalto. 
  7. I  Comuni  provvedono  ad  assicurare  la  gestione  delle  aree
temporanee  di  cui  al  presente  articolo,  acquisendo  i   servizi
necessari con le  procedure  previste  con  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed
il fabbisogno di tecnostrutture per stalle  e  fienili  destinate  al
ricovero invernale del bestiame nei territori  colpiti  dagli  eventi
sismici  di  cui  all'articolo  1  e  in  ragione   della   oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione  dei  contratti,
gia' stipulati ovvero  da  stipulare,  aventi  ad  oggetto  i  moduli
necessari  allo  scopo,  puo'  essere  richiesto  un  aumento   delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma  12,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta
comunque di  soddisfare  i  fabbisogni  di  assistenza  in  corso  di
quantificazione  speditiva,  in  deroga  alle  disposizioni   vigenti
possono essere interpellati in  ordine  progressivo  i  soggetti  che
hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire  a  nuove  ed
ulteriori  aggiudicazioni  delle   forniture   oggetto   delle   gare
espletate, alle medesime condizioni alle quali  e'  stata  effettuata
l'aggiudicazione originaria. Qualora  non  risultino  sufficienti  le
modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere  ad
una nuova procedura di affidamento, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure  di  cui  al
comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli  obiettivi
di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i  moduli
di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati  direttamente
dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con  apposite
ordinanze di protezione civile. 
  10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4,  nonche'
di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto in relazione ad altre  tipologie  di
moduli  abitativi  e   container,   possono   essere   applicate   le
disposizioni di cui al comma 8. 
  11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo
il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono  avvalersi
anche delle componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile. 
  12. Le procedure contrattuali di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e
i relativi atti sono trasmessi all'ANAC  ai  fini  dell'effettuazione
dei controlli di competenza. 
  13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse  stanziate  per   la   gestione
dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)
di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies,  della  legge  n.  225  del
1992. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 7  della  legge
          20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge  sul  contenzioso
          amministrativo (All. E): 
              «7. Allorche' per grave necessita' pubblica l'autorita'
          amministrativa   debba   senza   indugio   disporre   della
          proprieta' privata, od in pendenza di un  giudizio  per  la
          stessa ragione, procedere  all'esecuzione  dell'atto  delle
          cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera' con
          decreto  motivato,  sempre  pero'  senza  pregiudizio   dei
          diritti delle parti.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  49  e  50
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,
          n.  327  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'): 
              «Art.  49.  (L'occupazione  temporanea  di   aree   non
          soggette ad esproprio). - 1. L'autorita' espropriante  puo'
          disporre l'occupazione temporanea di aree non  soggette  al
          procedimento  espropriativo  anche  individuate  ai   sensi
          dell'articolo  12,  se  cio'  risulti  necessario  per   la
          corretta esecuzione dei lavori previsti. 
              2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme
          degli  atti  processuali  civili,  un   avviso   contenente
          l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  in  cui  e'
          prevista   l'esecuzione    dell'ordinanza    che    dispone
          l'occupazione temporanea. 
              3. Al momento della immissione in possesso, e'  redatto
          il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. 
              4. Il verbale e'  redatto  in  contraddittorio  con  il
          proprietario o, nel caso di assenza o di  rifiuto,  con  la
          presenza di almeno due testimoni che non  siano  dipendenti
          del  soggetto  espropriante.   Possono   partecipare   alle
          operazioni il possessore e i titolari di  diritti  reali  o
          personali sul bene da occupare. 
              5. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  nel  caso  di  frane,
          alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si
          utilizzano beni altrui  per  urgenti  ragioni  di  pubblica
          utilita'.». 
              «Art. 50. (Indennita' per l'occupazione). - 1. Nel caso
          di occupazione di un'area, e' dovuta  al  proprietario  una
          indennita' per ogni anno pari ad un  dodicesimo  di  quanto
          sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per  ogni
          mese  o  frazione  di  mese,  una  indennita'  pari  ad  un
          dodicesimo di quella annua. 
              2. Se manca l'accordo,  su  istanza  di  chi  vi  abbia
          interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo
          41  determina  l'indennita'  e  ne  da'  comunicazione   al
          proprietario, con atto notificato con le forme  degli  atti
          processuali civili. 
              3.  Contro  la  determinazione  della  commissione,  e'
          proponibile  l'opposizione  alla  stima.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 63 del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione   delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art. 63. (Uso della procedura negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 
              1. Nei casi e nelle circostanze indicati  nei  seguenti
          commi,   le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare  appalti  pubblici   mediante   una   procedura
          negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara,
          dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto  della
          procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
              a) qualora non sia stata presentata  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo'  essere  escluso  ai  sensi  dell'articolo  80  o  non
          soddisfa    i    criteri     di     selezione     stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83; 
              b) quando i lavori, le forniture o  i  servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
              1) lo scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione  o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
              2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
              3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
          proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
              c) nella misura  strettamente  necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
              a)  qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto   siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
          materie prime; 
              d) per l'acquisto di forniture o servizi  a  condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 95, previa verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 40,  comma
          1, e 93 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 40. (Obbligo di uso dei  mezzi  di  comunicazione
          elettronici   nello    svolgimento    di    procedure    di
          aggiudicazione). - 1. Le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
          informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
          codice svolte da  centrali  di  committenza  sono  eseguiti
          utilizzando mezzi di  comunicazione  elettronici  ai  sensi
          dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. 
              (Omissis).». 
              «Art.  93.  (Garanzie  per   la   partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari  al  2
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
          proporzionato e  adeguato  alla  natura  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto  e  al  grado  di  rischio  ad  esso
          connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
          l'importo  della  cauzione  sino  all'1  per  cento  ovvero
          incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
          gara  realizzate  in  forma  aggregata   da   centrali   di
          committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel  bando
          o nell'invito nella misura massima  del  2  per  cento  del
          prezzo base. In caso di  partecipazione  alla  gara  di  un
          raggruppamento   temporaneo   di   imprese,   la   garanzia
          fideiussoria  deve  riguardare   tutte   le   imprese   del
          raggruppamento medesimo. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in  via
          esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie  e
          che sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una
          societa'   di   revisione   iscritta   nell'albo   previsto
          dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58 e che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
          richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957,   secondo   comma,   del   codice   civile,   nonche'
          l'operativita'  della  garanzia  medesima  entro   quindici
          giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
          appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su
          richiesta  della  stazione  appaltante  nel   corso   della
          procedura, per la durata indicata nel bando,  nel  caso  in
          cui  al  momento  della  sua  scadenza   non   sia   ancora
          intervenuta l'aggiudicazione. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
          riconducibile ad una condotta connotata  da  dolo  o  colpa
          grave, ed e' svincolata automaticamente  al  momento  della
          sottoscrizione del contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo, e' ridotto del 50  per  cento  per  gli  operatori
          economici  ai  quali   venga   rilasciata,   da   organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee  della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Nei  contratti
          relativi a lavori, servizi  o  forniture,  l'importo  della
          garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30  per
          cento, anche cumulabile con la riduzione di  cui  al  primo
          periodo,  per  gli  operatori  economici  in  possesso   di
          registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
          (EMAS), ai  sensi  del  regolamento(CE)  n.  1221/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
          del  20  per  cento  per  gli  operatori  in  possesso   di
          certificazione ambientale ai sensi della  norma  UNI  ENISO
          14001.  Nei  contratti  relativi  a  servizi  o  forniture,
          l'importo della garanzia e del  suo  eventuale  rinnovo  e'
          ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione
          di cui ai  periodi  primo  e  secondo,  per  gli  operatori
          economici in possesso, in relazione ai beni o  servizi  che
          costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni  e
          servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di
          qualita' ecologica dell'Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai
          sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.  Nei  contratti
          relativi a lavori, servizi  o  forniture,  l'importo  della
          garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15  per
          cento  per  gli  operatori  economici  che  sviluppano   un
          inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
          EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica  (carbon  footprint)
          di prodotto ai sensi della  norma  UNI  ISO/TS  14067.  Per
          fruire  delle  riduzioni  di   cui   al   presente   comma,
          l'operatore economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il
          possesso dei relativi requisiti e  lo  documenta  nei  modi
          prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi  e
          forniture, l'importo della garanzia  e  del  suo  eventuale
          rinnovo e' ridotto del 30 per cento, non cumulabile con  le
          riduzioni di cui ai periodi precedenti, per  gli  operatori
          economici in possesso  del  rating  di  legalita'  o  della
          attestazione  del  modello  organizzativo,  ai  sensi   del
          decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione  social
          accountability 8000, o di  certificazione  del  sistema  di
          gestione a  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
          lavoratori,  o  di  certificazione  OHSAS   18001,   o   di
          certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il  sistema
          di gestione dell'energia o UNI  CEI  11352  riguardante  la
          certificazione di operativita' in qualita' di  ESC  (Energy
          Service Company)  per  l'offerta  qualitativa  dei  servizi
          energetici e per gli operatori economici in possesso  della
          certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
          della sicurezza delle informazioni. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore,  anche  diverso
          da quello che ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
          rilasciare la garanzia fideiussoria  per  l'esecuzione  del
          contratto,  di  cui  agli  articoli  103  e  104,   qualora
          l'offerente risultasse affidatario. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di efficacia della garanzia. 
              10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
          servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
          del piano di sicurezza e  coordinamento  e  ai  compiti  di
          supporto  alle  attivita'  del   responsabile   unico   del
          procedimento.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  5  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile): 
              «Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza).  -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
          1, lettera c), ovvero nella loro  imminenza,  il  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un  Ministro  con
          portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri  segretario  del   Consiglio,
          formulata anche su richiesta del Presidente  della  regione
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato d'emergenza, fissandone la  durata  e  determinandone
          l'estensione territoriale con  specifico  riferimento  alla
          natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in  ordine
          all'esercizio  del  potere  di   ordinanza.   La   delibera
          individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
          interventi di emergenza nelle more  della  ricognizione  in
          ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
          del Commissario delegato e autorizza la  spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
          comma   5-quinquies,   individuando    nell'ambito    dello
          stanziamento complessivo quelle finalizzate alle  attivita'
          previste dalla lettera a) del comma  2.  Ove  il  Capo  del
          Dipartimento  della  protezione  civile  verifichi  che  le
          risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
          comma  2,  risultino  o  siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
              a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei  servizi
          di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
              c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio residuo strettamente  connesso
          all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili e comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
          tutela della pubblica e privata incolumita'; 
              d) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
              e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
          fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. [Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  ovvero,
          per sua delega  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  il
          Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
          emanare   altresi'   ordinanze   finalizzate   ad   evitare
          situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
          Le predette ordinanze sono  comunicate  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, qualora non siano  di  diretta  sua
          emanazione]. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore  a  36  mesi.
          Per gli  ulteriori  interventi  da  realizzare  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse  ivi  giacenti  sono  trasferite  alla  regione   o
          all'ente locale ordinariamente competente  ovvero,  ove  si
          tratti di altra amministrazione, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.
          Le risorse di cui al  periodo  precedente,  e  le  relative
          spese, non rilevano ai fini dei vincoli  finanziari  a  cui
          sono soggetti le regioni e gli enti locali. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo  giorno  (29)  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
          tutte le entrate e tutte le spese riguardanti  l'intervento
          delegato, indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti
          beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema  da
          stabilire con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  comma.  Il   rendiconto
          contiene anche una sezione  dimostrativa  della  situazione
          analitica  dei  crediti,  distinguendo  quelli   certi   ed
          esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei  debiti
          derivanti  da  obbligazioni   giuridicamente   perfezionate
          assunte a qualsiasi titolo  dai  commissari  delegati,  con
          l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno  2008  va
          riportata anche la situazione  dei  crediti  e  dei  debiti
          accertati al  31  dicembre  2007.  Nei  rendiconti  vengono
          consolidati, con le stesse modalita'  di  cui  al  presente
          comma, anche i dati relativi agli interventi  delegati  dal
          commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I  rendiconti
          corredati  della  documentazione  giustificativa,   nonche'
          degli eventuali rilievi sollevati dalla  Corte  dei  conti,
          sono  trasmessi  al   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello
          Stato-Ragionerie territoriali competenti,  all'Ufficio  del
          bilancio per il riscontro di regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
          civile,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e  al
          Ministero  dell'interno.   I   rendiconti   sono   altresi'
          pubblicati  nel  sito  internet  del   Dipartimento   della
          protezione civile. Le ragionerie territoriali  inoltrano  i
          rendiconti, anche con  modalita'  telematiche  e  senza  la
          documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della Corte dei conti. Per l'omissione o il  ritardo  nella
          rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
          dei flussi finanziari e della  rendicontazione  di  cui  al
          presente comma sono vietati girofondi tra  le  contabilita'
          speciali. Il presente comma si applica anche  nei  casi  di
          cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale di cui all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2013.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  lett.  d),  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196.  Sul  conto   finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
          28 della legge  n.  196  del  2009  e'  corrispondentemente
          reintegrato, in tutto o in parte, con le  maggiori  entrate
          derivanti  dall'aumento,  deliberato  dal   Consiglio   dei
          Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina  e  sulla
          benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
          gasolio usato come carburante di  cui  all'allegato  I  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro, e' stabilita, sulla  base  della  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori    entrate    corrispondenti,     tenuto     conto
          dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro  di  cui
          al secondo  periodo  all'importo  prelevato  dal  fondo  di
          riserva. Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  al  successivo  periodo,  nonche'  dal
          differimento dei  termini  per  i  versamenti  tributari  e
          contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
          mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e  aumenti
          dell'aliquota di accisa di  cui  al  del  terzo,  quarto  e
          quinto periodo. In presenza di  gravi  difficolta'  per  il
          tessuto  economico  e  sociale   derivanti   dagli   eventi
          calamitosi che  hanno  colpito  i  soggetti  residenti  nei
          comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui  relativi
          agli immobili distrutti o  inagibili,  anche  parzialmente,
          ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale  ed
          economica  svolta   nei   medesimi   edifici   o   comunque
          compromessa dagli eventi calamitosi puo'  essere  concessa,
          su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
          tempo  circoscritto,  senza   oneri   aggiuntivi   per   il
          mutuatario. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
          protezione   civile,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5-sexies.  Il  Fondo  di  cui   all'articolo   28   del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  12  dell'art.
          106 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di
          efficacia). - (Omissis). 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione  si  renda  necessario   una   aumento   o   una
          diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              (Omissis).».