Art. 4 
 
                        Metodi di misurazione 
 
  1. I livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e  monossido
di carbonio delle sigarette  sono  misurati,  rispettivamente,  sulla
base della norma ISO 4387 per il catrame, della norma ISO  10315  per
la nicotina e della norma ISO 8454  per  il  monossido  di  carbonio.
L'esattezza delle misurazioni relative al  livello  di  emissione  in
catrame, nicotina e monossido di carbonio e' determinata in base alla
norma ISO 8243. 
  2. La misurazione di cui al comma 1 e' verificata  dal  laboratorio
di cui al decreto del Ministro delle  finanze  del  31  agosto  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1994,  e  da
laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 5. Detti laboratori non
devono essere posseduti o controllati direttamente  o  indirettamente
dall'industria del tabacco. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i  requisiti
strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla
realizzazione delle analisi di cui al comma 2. 
  4. Il Ministero della  salute  comunica  alla  Commissione  europea
l'elenco  dei  laboratori  autorizzati,  indicando   i   criteri   di
autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e  aggiorna  tale
elenco  in  occasione  di  ogni  eventuale  successiva  modifica.  Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
pubblicano  sui  rispettivi  siti  istituzionali  gli   elenchi   dei
laboratori utilizzati. 
  5. Il Ministero della salute,  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, notifica  alla  Commissione  gli  eventuali  ulteriori
metodi di misurazione impiegati  per  le  emissioni  delle  sigarette
diverse dalle emissioni di cui al comma 1  e  per  le  emissioni  dei
prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. 
  6. Per la verifica di cui al comma 2  sono  individuate,  ai  sensi
dell'articolo 30, le tariffe applicabili.