Art. 5 
 
      Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato,  previa
valutazione  tecnica,  al  rilascio  delle  autorizzazioni  ed   alla
successiva vigilanza per i  laboratori  di  cui  all'articolo  4  che
realizzano le verifiche dei  livelli  di  emissione  di  catrame,  di
nicotina e di monossido di carbonio delle sigarette  e  le  eventuali
ulteriori misurazioni per determinare  il  livello  di  emissione  di
altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori  esercenti  le
potesta' di verifica nell'ambito dell'attivita' di  controllo  svolta
dalle autorita' competenti. 
  2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto  del
Ministro delle  finanze  31  agosto  1994  in  ordine  alla  verifica
definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al livello di
emissione  delle  sostanze  di  cui  all'articolo  4,  sia  al   fine
dell'immissione    in    commercio,    sia    nella    fase     della
commercializzazione del prodotto. 
  3. Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 1,  i  responsabili
dei  laboratori  interessati  presentano  all'Istituto  superiore  di
sanita'  apposita   istanza,   corredata   dalla   dichiarazione   di
rispondenza  ai  requisiti  strutturali,  tecnologici  e   funzionali
prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. 
  4. L'Istituto superiore di sanita', esperita la valutazione tecnica
circa i prescritti requisiti di idoneita', autorizza i laboratori  di
cui al comma 1 alla realizzazione  delle  verifiche  dei  livelli  di
emissione di cui al medesimo comma e puo' procedere  alla  successiva
vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto del Ministro delle finanze del  31  agosto
          1994 (Modalita' di riscossione e versamento, tramite delega
          agli uffici  postali,  dell'oblazione  per  la  definizione
          delle violazioni edilizie)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 settembre 1994, n. 207.