Art. 8 Regolamentazione degli ingredienti 1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 2. E' consentito l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, quale lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, salvo che tali additivi diano luogo a un prodotto con aroma caratterizzante ed accrescano in misura significativa e quantificabile la capacita' di indurre dipendenza, la tossicita' del prodotto del tabacco o le sue proprieta' CMR secondo quanto individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 3. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti i seguenti additivi: a) le vitamine o gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute; b) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalita'; c) gli additivi con proprieta' coloranti delle emissioni; d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina; e) gli additivi che hanno proprieta' CMR sotto forma incombusta. 4. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensita' di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina. 5. Le disposizioni e le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano, ove compatibili, ai prodotti del tabacco. 6. E' vietata, sulla base di dati scientifici, l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi ritenuti, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, tali da accrescere l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, o le sue proprieta' CMR, al momento del consumo in misura significativa o quantificabile. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, salvo che, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, si disponga l'applicazione dei divieti per una particolare categoria di prodotto, qualora sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione. 8. Per valutare se un prodotto del tabacco ha un aroma caratterizzante, se vengono impiegati additivi o aromi vietati e se un prodotto del tabacco contiene additivi in quantitativi tali da accrescere in misura significativa e quantificabile l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco interessato o le sue proprieta' CMR, e' stabilita, con decreto di cui all'articolo 30, una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020 nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione e' pari o superiore al 3 per cento in una particolare categoria di prodotto. 10. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze notificano alla Commissione europea le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6.
Note all'art. 8: - Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.