Art. 11 
 
              Registro informatizzato dei provvedimenti 
                  in materia di sanzioni pecuniarie 
 
  1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono  adottate
le disposizioni  relative  alla  tenuta  di  un  registro,  in  forma
automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti  di  applicazione
delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo
6.