Art. 3 
 
         Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti 
                        a sanzioni pecuniarie 
 
  1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se  dolosi,  obbligano,
oltre che alle restituzioni e al risarcimento del  danno  secondo  le
leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi
stabilita. 
  2. Si osserva la  disposizione  di  cui  all'articolo  2947,  primo
comma, del codice civile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2947  del  codice
          civile: 
              "Art. 2947. Prescrizione del  diritto  al  risarcimento
          del danno. 
              Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
          illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in  cui  il
          fatto si e' verificato. 
              Per  il   risarcimento   del   danno   prodotto   dalla
          circolazione dei veicoli  di  ogni  specie  il  diritto  si
          prescrive in due anni. 
              In ogni caso, se il fatto e'  considerato  dalla  legge
          come reato e per il reato  e'  stabilita  una  prescrizione
          piu' lunga, questa  si  applica  anche  all'azione  civile.
          Tuttavia, se il reato e' estinto per  causa  diversa  dalla
          prescrizione o e'  intervenuta  sentenza  irrevocabile  nel
          giudizio penale, il diritto al risarcimento  del  danno  si
          prescrive nei termini indicati dai  primi  due  commi,  con
          decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla  data
          in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile."