Art. 4 
 
          Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 
 
  1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro  cento  a  euro
ottomila: 
    a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente,
ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o
telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; 
    b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a
chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e
il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; 
    c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di  fuori  dei
casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e
635-quinquies del codice penale; 
    d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne
appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della  legge   civile
sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 
    e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in
parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; 
    f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso
per errore altrui o per caso fortuito. 
  2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma,  se  le  offese
sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria
civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 
  3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal  primo
comma,  lettera  a),  del  presente  articolo,  nello   stato   d'ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
  4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro
dodicimila: 
    a) chi, facendo uso o lasciando  che  altri  faccia  uso  di  una
scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca
ad altri un danno.  Si  considerano  alterazioni  anche  le  aggiunte
falsamente  apposte  a  una  scrittura  vera,  dopo  che  questa   fu
definitivamente formata; 
    b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale  abbia
il possesso per un titolo che importi  l'obbligo  o  la  facolta'  di
riempirlo, vi scrive o fa scrivere  un  atto  privato  produttivo  di
effetti  giuridici,  diverso  da  quello  a  cui  era   obbligato   o
autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia
uso, deriva un danno ad altri; 
    c)  chi,  limitatamente  alle  scritture   private,   commettendo
falsita' su un foglio firmato in bianco diverse  da  quelle  previste
dalla lettera b), arreca ad altri un danno; 
    d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di  una
scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; 
    e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando  in  tutto  o  in
parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; 
    f) chi commette il fatto di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente   articolo,   nel   caso   in    cui    l'offesa    consista
nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  presenza
di piu' persone; 
  5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del
comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi  previste
riguardino  un  documento  informatico   privato   avente   efficacia
probatoria. 
  6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a),
b), c), d) ed  e)  del  presente  articolo,  nella  denominazione  di
«scritture private» sono compresi  gli  atti  originali  e  le  copie
autentiche di essi, quando a  norma  di  legge  tengano  luogo  degli
originali mancanti. 
  7. Nei casi di cui al  comma  4,  lettere  b)  e  c)  del  presente
articolo, si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio  in  cui  il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato  a
essere riempito. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si
applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del  medesimo
articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  degli  articoli  635-bis,   635-ter,
          635-quater e 635-quinquies del codice penale si  vedano  le
          note all'articolo 2.