Art. 5 Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravita' della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalita' dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.