Art. 6 
 
                     Reiterazione dell'illecito 
 
  1. Si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l'illecito  sottoposto  a
sanzione pecuniaria civile sia  compiuto  entro  quattro  anni  dalla
commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un'altra  violazione
sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole
e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. 
  2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole
le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di  disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono  o  per  le
modalita' della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneita'  o
caratteri fondamentali comuni.