Art. 8 
 
                            Procedimento 
 
  1.  Le  sanzioni  pecuniarie  civili  sono  applicate  dal  giudice
competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. 
  2.  Il  giudice  decide  sull'applicazione  della  sanzione  civile
pecuniaria al termine del giudizio, qualora  accolga  la  domanda  di
risarcimento proposta dalla persona offesa. 
  3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere  applicata  quando
l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle  forme  di
cui all'articolo 143 del codice di procedura  civile,  salvo  che  la
controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza  che
abbia avuto comunque conoscenza del processo. 
  4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione  della  sanzione
pecuniaria  civile,  si  applicano  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile, in quanto compatibili con  le  norme  del  presente
capo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 143 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora
          e domicilio sconosciuti. 
              Se non sono conosciuti la residenza,  la  dimora  e  il
          domicilio del destinatario  e  non  vi  e'  il  procuratore
          previsto nell'articolo 77, l'ufficiale  giudiziario  esegue
          la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella
          casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota,
          in quella del  luogo  di  nascita  del  destinatario  [,  e
          mediante affissione di altra copia  nell'albo  dell'ufficio
          giudiziario davanti al quale si procede]. 
              Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'
          quello di nascita,  l'ufficiale  giudiziario  consegna  una
          copia dell'atto al pubblico ministero. 
              Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
          commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha  per
          eseguita nel ventesimo giorno successivo a  quello  in  cui
          sono compiute le formalita' prescritte."