Art. 9 
 
                      Pagamento della sanzione 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il  termine
di sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti  termini  e  modalita'  per  il  pagamento  della  sanzione
pecuniaria civile, nonche' le forme per la  riscossione  dell'importo
dovuto. 
  2.  Il  giudice  puo'  disporre,  in  relazione   alle   condizioni
economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria
civile sia effettuato in rate mensili da due a  otto.  Ciascuna  rata
non puo' essere inferiore ad euro cinquanta. 
  3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
per il pagamento, l'ammontare residuo della  sanzione  e'  dovuto  in
un'unica soluzione. 
  4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile  pecuniaria  in
ogni momento, mediante un unico pagamento. 
  5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa
alcuna forma di copertura assicurativa. 
  6. L'obbligo  di  pagare  la  sanzione  pecuniaria  civile  non  si
trasmette agli eredi.