Art. 9 Pagamento della sanzione 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonche' le forme per la riscossione dell'importo dovuto. 2. Il giudice puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta. 3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione e' dovuto in un'unica soluzione. 4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. 5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. 6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.