Art. 11 Escussione della garanzia 1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato; decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. 2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese. 3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze e' surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 10.