Art. 12 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  Capo  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2016. Tale fondo e'  ulteriormente  alimentato  con  i  corrispettivi
annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo.
Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale  vincolata
al  pagamento  dell'eventuale  escussione  delle  predette  garanzie,
nonche' agli ulteriori oneri  connessi  all'attuazione  del  presente
Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo  13,  comma
1. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.