Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'  autorizzato
a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle   passivita'   emesse
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo  1
della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da  parte
di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi
i crediti  derivanti  da  contratti  di  leasing,  classificati  come
sofferenze, nel  rispetto  dei  criteri  e  condizioni  indicati  nel
presente Capo. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo  di
ulteriori  diciotto  mesi,  previa  approvazione   da   parte   della
Commissione europea. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di
concessione della garanzia dello Stato di cui  al  comma  1,  nomina,
previa  approvazione  di  quest'ultima,   un   soggetto   qualificato
indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della
garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione  della
Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede,
nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016
al 2019, a valere sulle risorse della contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 12.