Art. 4 
 
         Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, le operazioni di  cartolarizzazioni  di  cui  al
presente Capo presentano le seguenti caratteristiche: 
    a) i crediti oggetto di cessione sono  trasferiti  alla  societa'
cessionaria per un importo non superiore  al  loro  valore  netto  di
bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche); 
    b)  l'operazione  di  cartolarizzazione  prevede  l'emissione  di
titoli (i "Titoli") di almeno due  classi  diverse,  in  ragione  del
grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite; 
    c) la  classe  di  Titoli  maggiormente  subordinata,  denominata
"junior", non ha diritto a ricevere  il  rimborso  del  capitale,  il
pagamento degli interessi o altra  forma  di  remunerazione  fino  al
completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi; 
    d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli,  denominate
"mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione  degli  interessi,
sono postergate  alla  corresponsione  degli  interessi  dovuti  alla
classe di Titoli denominata "senior"  e  antergate  al  rimborso  del
capitale dei Titoli senior; 
    e) puo' essere prevista la  stipula  di  contratti  di  copertura
finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il  rischio
derivante  da  asimmetrie  fra  i  tassi  d'interesse  applicati   su
attivita' e passivita'; 
    f) puo' essere  prevista,  al  fine  di  gestire  il  rischio  di
eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e  dai
recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti  e
i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli,  l'attivazione
di una linea di credito per un ammontare sufficiente a  mantenere  il
livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di
credito dei Titoli senior.