Art. 5 
 
                               Rating 
 
  1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior
devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato  da
una agenzia esterna di  valutazione  del  merito  di  credito  (ECAI)
accettata dalla Banca  Centrale  Europea  al  1°  gennaio  2016,  non
inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di
credito  investment  grade.  Qualora   ai   sensi   della   normativa
applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni  del  merito
di credito, la seconda valutazione sul medesimo  Titolo  senior  puo'
essere rilasciata da una ECAI registrata  ai  sensi  del  Regolamento
(UE) 1060/2009 e  anch'essa  non  puo'  essere  inferiore  all'ultimo
gradino della scala di valutazione del merito di  credito  investment
grade. 
  2. La valutazione del merito di  credito,  comunque  non  inferiore
all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito  di  credito
investment grade, puo', in alternativa, essere  privata  e  destinata
esclusivamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   da
intendersi  come  committente   ed   unico   destinatario   ai   fini
dell'articolo 2 del  Regolamento  (UE)  1060/2009.  In  questo  caso,
l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale
Europea al 1° gennaio  2016,  e  proposta  dalla  banca  cedente,  e'
approvata  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Il
corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a  carico  della  banca
cedente o della societa' cessionaria. 
  3. La societa' cessionaria si impegna a non  richiedere  la  revoca
del rating da parte delle ECAI coinvolte fino  al  completo  rimborso
del capitale dei Titoli senior. 
  4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) e'  diverso
dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso  gruppo  bancario.
L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di  cambiare  il  NPLs
Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del  Titolo
senior da parte dell'ECAI.