Art. 8 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo'  essere  concessa  solo
sui Titoli senior e  essa  diviene  efficace  solo  quando  la  banca
cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50%  piu'  1  dei
Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e,  ove
emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta  l'eliminazione  contabile
dei  crediti  oggetto  dell'operazione  di  cartolarizzazione   dalla
contabilita'  della  banca  e,  a  livello  consolidato,  del  gruppo
bancario cedente, in base ai principi  contabili  di  riferimento  in
vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione. 
  2. La garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo
senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti,  per
interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la
loro intera durata. 
  3.  Lo  Stato,  le  amministrazioni   pubbliche   e   le   societa'
direttamente  o   indirettamente   controllate   da   amministrazioni
pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.