Art. 8 Garanzia dello Stato 1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo' essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% piu' 1 dei Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilita' della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione. 2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata. 3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.