Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 
 
  1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai  fini
della esecuzione di una pena o di una misura di  sicurezza,  irrogate
mediante decisione pronunciata in absentia, e  l'interessato  non  e'
comparso personalmente nel processo concluso con siffatta  decisione,
la corte di appello puo', comunque, dar luogo  alla  consegna  se  il
certificato attesta una delle seguenti condizioni: 
      1)   l'interessato   e'   stato   citato   tempestivamente    e
personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e  del
luogo del processo che  ha  portato  alla  decisione  pronunciata  in
absentia e del fatto che una  tale  decisione  avrebbe  potuto  esser
presa anche in absentia; 
      2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato
rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione  da
un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; 
      3) l'interessato,  ricevuta  la  notifica  della  decisione  ed
informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della  facolta'
di dare inizio al giudizio di  appello,  in  cui  ha  il  diritto  di
partecipare e che consente  il  riesame  del  merito  della  causa  e
l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma  della
decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente  di  non
opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo
o proposto ritualmente appello; 
      4) l'interessato non  ha  ricevuto  personalmente  la  notifica
della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza  indugio  dopo
la  consegna  nello  Stato  membro  di  emissione  e,  quindi,  sara'
espressamente informato dei termini entro i quali  potra'  esercitare
il diritto a un nuovo processo  o  la  facolta'  di  dare  inizio  al
giudizio di appello, in cui  ha  il  diritto  di  partecipare  e  che
consente il riesame del merito della causa e l'allegazione  di  nuove
prove che possono condurre alla riforma della  decisione  oggetto  di
esecuzione.»; 
    b) all'articolo 30, comma 1, dopo le  parole  "decisione  quadro"
sono  aggiunte  le  seguenti:  «come  modificato   dall'articolo   2,
paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del  Consiglio,  del
26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente  decreto
sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art 19 comma 1 della  legge  22  aprile
          2005,  n.  69,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 19  (Garanzie  richieste  allo  Stato  membro  di
          emissione).  -   1.  L'esecuzione  del  mandato   d'arresto
          europeo da parte dell'autorita' giudiziaria  italiana,  nei
          casi  sotto  elencati,   e'   subordinata   alle   seguenti
          condizioni: 
                a) quando il mandato  di  arresto  europeo  e'  stato
          emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura
          di sicurezza, irrogate mediante  decisione  pronunciata  in
          absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel
          processo concluso  con  siffatta  decisione,  la  corte  di
          appello puo', comunque,  dar  luogo  alla  consegna  se  il
          certificato attesta una delle seguenti condizioni: 
                  1) l'interessato e' stato citato tempestivamente  e
          personalmente, essendo informato  inequivocabilmente  della
          data e del luogo del processo che ha portato alla decisione
          pronunciata in absentia e del fatto che una tale  decisione
          avrebbe potuto esser presa anche in absentia; 
                  2) l'interessato,  informato  del  processo  a  suo
          carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi  con
          la menzionata decisione da  un  difensore,  nominato  dallo
          stesso interessato o d'ufficio; 
                  3)  l'interessato,  ricevuta  la   notifica   della
          decisione ed informato del diritto  di  ottenere  un  nuovo
          processo o della facolta' di dare  inizio  al  giudizio  di
          appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente
          il riesame del merito della causa e l'allegazione di  nuove
          prove che possono condurre  alla  riforma  della  decisione
          oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente  di  non
          opporsi a tale decisione, ne' ha  chiesto  la  rinnovazione
          del processo o proposto ritualmente appello; 
                  4) l'interessato non ha ricevuto  personalmente  la
          notifica della decisione, ma la ricevera'  personalmente  e
          senza indugio  dopo  la  consegna  nello  Stato  membro  di
          emissione e,  quindi,  sara'  espressamente  informato  dei
          termini entro i quali potra' esercitare  il  diritto  a  un
          nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio  di
          appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente
          il riesame del merito della causa e l'allegazione di  nuove
          prove che possono condurre  alla  riforma  della  decisione
          oggetto di esecuzione; 
                b) se il reato in base al quale il mandato  d'arresto
          europeo e' stato emesso e' punibile  con  una  pena  o  una
          misura di sicurezza privative della  liberta'  personale  a
          vita, l'esecuzione di  tale  mandato  e'  subordinata  alla
          condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo
          ordinamento giuridico una revisione della  pena  comminata,
          su richiesta o entro venti anni, oppure  l'applicazione  di
          misure di clemenza alle quali  la  persona  ha  diritto  in
          virtu' della legge o della prassi  dello  Stato  membro  di
          emissione, affinche' la pena o la misura in  questione  non
          siano eseguite; 
                c)  se  la  persona  oggetto  del  mandato  d'arresto
          europeo  ai  fini  di  un'azione  penale  e'  cittadino   o
          residente dello Stato italiano, la consegna e'  subordinata
          alla  condizione  che  la  persona,   dopo   essere   stata
          ascoltata, sia rinviata nello Stato  membro  di  esecuzione
          per scontarvi la pena o la misura  di  sicurezza  privative
          della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi
          confronti nello Stato membro di emissione". 
              - Il testo dell'art 30 comma 1 della  legge  22  aprile
          2005,  n.  69,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 30 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella
          procedura attiva di consegna). - 1.  Il  mandato  d'arresto
          europeo   contiene   le   informazioni   seguenti,    nella
          presentazione stabilita nel  modello  di  cui  all'allegato
          annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo
          2, paragrafo 3) della  decisione  quadro  2009/299/GAI  del
          Consiglio del 26 febbraio 2009: 
                a) identita' e cittadinanza del ricercato; 
                b) nome, indirizzo, numero  di  telefono  e  di  fax,
          indirizzo di posta elettronica  dell'autorita'  giudiziaria
          emittente; 
                c)  indicazione  dell'esistenza   dei   provvedimenti
          indicati dall'articolo 28; 
                d)  natura  e  qualificazione  giuridica  del  reato,
          tenuto anche conto  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  della
          decisione quadro; 
                e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca
          e il luogo di commissione, nonche', in caso di concorso  di
          persone, il grado di partecipazione del ricercato; 
                f) pena inflitta, se  vi  e'  sentenza  irrevocabile,
          ovvero, negli altri casi, pena minima e  massima  stabilita
          dalla legge; 
                g) per quanto possibile,  le  altre  conseguenze  del
          reato.".