Art. 2 Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni: 1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia; 2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; 3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello; 4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.»; b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art 19 comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni: a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni: 1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia; 2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; 3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello; 4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione; b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite; c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione". - Il testo dell'art 30 comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 30 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009: a) identita' e cittadinanza del ricercato; b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente; c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28; d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro; e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonche', in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi e' sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.".