Art. 2
Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini
della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate
mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e'
comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione,
la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il
certificato attesta una delle seguenti condizioni:
1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e
personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del
luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in
absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser
presa anche in absentia;
2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato
rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da
un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed
informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta'
di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di
partecipare e che consente il riesame del merito della causa e
l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della
decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non
opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo
o proposto ritualmente appello;
4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica
della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo
la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara'
espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare
il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al
giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che
consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove
prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di
esecuzione.»;
b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro"
sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2,
paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del
26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto
sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art 19 comma 1 della legge 22 aprile
2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di
emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto
europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei
casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) quando il mandato di arresto europeo e' stato
emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in
absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel
processo concluso con siffatta decisione, la corte di
appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il
certificato attesta una delle seguenti condizioni:
1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e
personalmente, essendo informato inequivocabilmente della
data e del luogo del processo che ha portato alla decisione
pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione
avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
2) l'interessato, informato del processo a suo
carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con
la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo
stesso interessato o d'ufficio;
3) l'interessato, ricevuta la notifica della
decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo
processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di
appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente
il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove
prove che possono condurre alla riforma della decisione
oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non
opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione
del processo o proposto ritualmente appello;
4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la
notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e
senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di
emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei
termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un
nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di
appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente
il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove
prove che possono condurre alla riforma della decisione
oggetto di esecuzione;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una
misura di sicurezza privative della liberta' personale a
vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla
condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo
ordinamento giuridico una revisione della pena comminata,
su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di
misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in
virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di
emissione, affinche' la pena o la misura in questione non
siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto
europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o
residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata
alla condizione che la persona, dopo essere stata
ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione
per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative
della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro di emissione".
- Il testo dell'art 30 comma 1 della legge 22 aprile
2005, n. 69, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 30 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella
procedura attiva di consegna). - 1. Il mandato d'arresto
europeo contiene le informazioni seguenti, nella
presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato
annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo
2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio del 26 febbraio 2009:
a) identita' e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,
indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria
emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti
indicati dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato,
tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca
e il luogo di commissione, nonche', in caso di concorso di
persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi e' sentenza irrevocabile,
ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita
dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del
reato.".