Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161; b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera n) decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica; c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna; d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato; e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea; f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale; g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale; h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna; i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione; l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; m) «autorita' competente»: l'autorita' indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro; n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, dl 26 febbraio 2009.". - Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento). - 1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi: a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11; b) se il certificato e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3; c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena; e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; e) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana; f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena; g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per eta' secondo la legge italiana; h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare e' inferiore a sei mesi; i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito; l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorita' giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della liberta' personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta; m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della liberta' personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5; n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui e' applicata una misura di sicurezza".