Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione
quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5,
paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del
26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto
sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7
settembre 2010, n. 161;
b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla
seguente:
«i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo
terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato
attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e,
pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o
che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi,
idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente,
nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva
essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo,
aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio,
da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed
essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo
o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per
ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa
l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non
opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o
presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine
stabilito.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera n) decreto
legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della liberta' personale, ai fini della loro
esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva
emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro
dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche
congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei
confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui
confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui
una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa
a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del
suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui
e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e
della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un
altro Stato membro dell'Unione europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata
limitata o illimitata irrogata con una sentenza di
condanna, a causa di un reato e a seguito di un
procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di
sicurezza personale detentiva di durata limitata o
illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa
di un reato e a seguito di un procedimento penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene
emessa la sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e'
trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo
riconoscimento e della sua esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato
dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il
quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di
condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato
di emissione;
m) «autorita' competente»: l'autorita' indicata da
uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione
quadro;
n) «certificato»: il certificato contenuto
nell'allegato I alla decisione quadro come modificato
dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, dl 26 febbraio 2009.".
- Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera n) del
decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento). - 1.
La corte di appello rifiuta il riconoscimento della
sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui
agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato e' incompleto o non corrisponde
manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato
completato o corretto entro il termine fissato ai sensi
dell'articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata e' stata
giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno
degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di
condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in
corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita
in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero
e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si
sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di
non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti
di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per
la revoca della sentenza;
e) se la pena e' prescritta secondo la legge
italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile
l'esecuzione della pena;
g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una
persona che, alla data di commissione del fatto, non era
imputabile per eta' secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di
condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi
dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare
e' inferiore a sei mesi;
i) se l'interessato non e' comparso personalmente al
processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che
il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente
e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per
il processo o che ne e' stato di fatto informato
ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare
inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e'
stato informato del fatto che una decisione poteva essere
emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data fissata per il
processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di
fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e' stato assistito
in giudizio; ovvero
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione
ed essere stato espressamente informato del diritto a un
nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilita'
di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della
imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha
dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in
appello entro il termine a tal fine stabilito;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione
sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata
dall'autorita' giudiziaria italiana di sottoporre la
medesima persona condannata a un procedimento penale o di
privarla della liberta' personale, per un reato commesso
anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna
e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di
trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa
della liberta' personale incompatibile con il sistema
penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che,
in base alla legge italiana, sono considerati commessi per
intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o
in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e),
i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di
rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il
Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello
Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla
decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con
cui e' applicata una misura di sicurezza".