Art. 3 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione
quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo  5,
paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del  Consiglio,  del
26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto
sostituisce il  certificato  richiamato  dal  decreto  legislativo  7
settembre 2010, n. 161; 
    b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «i) se l'interessato non e' comparso  personalmente  al  processo
terminato con la decisione da eseguire, a  meno  che  il  certificato
attesti: 
      1) che, a  tempo  debito,  e'  stato  citato  personalmente  e,
pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo  o
che ne e' stato di fatto informato  ufficialmente  con  altri  mezzi,
idonei a  comprovare  inequivocabilmente  che  ne  era  al  corrente,
nonche' che e' stato informato del fatto  che  una  decisione  poteva
essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 
      2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo,
aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia  o  d'ufficio,
da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero 
      3) che, dopo aver  ricevuto  la  notifica  della  decisione  ed
essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo  processo
o ad un ricorso in  appello  con  possibilita'  di  parteciparvi  per
ottenere  un  riesame  nel   merito   della   imputazione,   compresa
l'assunzione di nuove  prove,  ha  dichiarato  espressamente  di  non
opporsi alla decisione  o  non  ha  richiesto  un  nuovo  processo  o
presentato  ricorso  in  appello  entro  il  termine   a   tal   fine
stabilito.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 2, comma  1,  lettera  n)  decreto
          legislativo 7 settembre 2010, n. 161 citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a)   «decisione   quadro»:   la   decisione    quadro
          2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,  relativa
          all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
          alle sentenze penali che irrogano pene detentive  o  misure
          privative della liberta'  personale,  ai  fini  della  loro
          esecuzione nell'Unione europea; 
                b) «sentenza di condanna»: una  decisione  definitiva
          emessa da un organo giurisdizionale  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea con la quale vengono  applicate,  anche
          congiuntamente, una pena o  una  misura  di  sicurezza  nei
          confronti di una persona fisica; 
                c) «persona condannata»: la persona  fisica  nei  cui
          confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna; 
                d) «trasmissione all'estero»: la  procedura  con  cui
          una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa
          a un altro Stato membro dell'Unione europea,  ai  fini  del
          suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato; 
                e) «trasmissione dall'estero»: la procedura  con  cui
          e' trasmessa in Italia, ai fini del  suo  riconoscimento  e
          della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un
          altro Stato membro dell'Unione europea; 
                f)  «pena»:  qualsiasi  pena  detentiva   di   durata
          limitata  o  illimitata  irrogata  con  una   sentenza   di
          condanna,  a  causa  di  un  reato  e  a  seguito   di   un
          procedimento penale; 
                g)  «misura  di  sicurezza»:  qualsiasi   misura   di
          sicurezza  personale  detentiva  di   durata   limitata   o
          illimitata applicata con una sentenza di condanna, a  causa
          di un reato e a seguito di un procedimento penale; 
                h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene
          emessa la sentenza di condanna; 
                i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e'
          trasmessa  la  sentenza  di  condanna  ai  fini   del   suo
          riconoscimento e della sua esecuzione; 
                l)  «riconoscimento»:  il  provvedimento  pronunciato
          dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con  il
          quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza  di
          condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato
          di emissione; 
                m) «autorita' competente»:  l'autorita'  indicata  da
          uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2  della  decisione
          quadro; 
                n)   «certificato»:    il    certificato    contenuto
          nell'allegato  I  alla  decisione  quadro  come  modificato
          dall'articolo  5,  paragrafo  2)  della  decisione   quadro
          2009/299/GAI del Consiglio, dl 26 febbraio 2009.". 
              - Il testo  dell'art.  13,  comma  1,  lettera  n)  del
          decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento).  -  1.
          La  corte  di  appello  rifiuta  il  riconoscimento   della
          sentenza di condanna in uno dei seguenti casi: 
                a) se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui
          agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11; 
                b) se il certificato e' incompleto o non  corrisponde
          manifestamente alla sentenza di condanna  e  non  e'  stato
          completato o corretto entro il  termine  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 12, comma 3; 
                c) se risulta che  la  persona  condannata  e'  stata
          giudicata in via definitiva per gli  stessi  fatti  da  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso  di
          condanna, la pena sia stata gia'  eseguita  ovvero  sia  in
          corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere  eseguita
          in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; 
                d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero
          e' stata chiesta potevano essere giudicati in Italia  e  si
          sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena; 
                e) se e' stata pronunciata, in  Italia,  sentenza  di
          non luogo a procedere, salvo che sussistano  i  presupposti
          di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale  per
          la revoca della sentenza; 
                e)  se  la  pena  e'  prescritta  secondo  la   legge
          italiana; 
                f) se sussiste una causa  di  immunita'  riconosciuta
          dall'ordinamento    italiano    che    rende    impossibile
          l'esecuzione della pena; 
                g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di  una
          persona che, alla data di commissione del  fatto,  non  era
          imputabile per eta' secondo la legge italiana; 
                h) se  alla  data  di  ricezione  della  sentenza  di
          condanna da parte del Ministero della  giustizia  ai  sensi
          dell'articolo 12, la durata della pena ancora  da  scontare
          e' inferiore a sei mesi; 
                i) se l'interessato non e' comparso personalmente  al
          processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che
          il certificato attesti: 
              1) che, a tempo debito, e' stato  citato  personalmente
          e, pertanto, informato della data e del luogo  fissati  per
          il  processo  o  che  ne  e'  stato  di   fatto   informato
          ufficialmente  con  altri  mezzi,   idonei   a   comprovare
          inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche'  che  e'
          stato informato del fatto che una decisione  poteva  essere
          emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 
              2) che, essendo al corrente della data fissata  per  il
          processo, aveva conferito un mandato ad  un  difensore,  di
          fiducia o d'ufficio, da cui in effetti e'  stato  assistito
          in giudizio; ovvero 
              3) che, dopo aver ricevuto la notifica della  decisione
          ed essere stato espressamente informato del  diritto  a  un
          nuovo processo o ad un ricorso in appello con  possibilita'
          di parteciparvi per ottenere un riesame  nel  merito  della
          imputazione,  compresa  l'assunzione  di  nuove  prove,  ha
          dichiarato espressamente di non opporsi  alla  decisione  o
          non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso  in
          appello entro il termine a tal fine stabilito;  
                l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione
          sul  riconoscimento,  rifiutato  la   richiesta   formulata
          dall'autorita'  giudiziaria  italiana  di   sottoporre   la
          medesima persona condannata a un procedimento penale  o  di
          privarla della liberta' personale, per  un  reato  commesso
          anteriormente alla trasmissione della sentenza di  condanna
          e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta; 
                m)  la  pena  irrogata  comprende   una   misura   di
          trattamento medico o psichiatrico o altra misura  privativa
          della  liberta'  personale  incompatibile  con  il  sistema
          penitenziario  o  sanitario  dello  Stato,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 10, comma 5; 
                n) la sentenza di condanna si riferisce a reati  che,
          in base alla legge italiana, sono considerati commessi  per
          intero o in parte all'interno del territorio dello Stato  o
          in altro luogo a questo equiparato. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c),  e),
          i), m) ed n), la corte di appello,  prima  di  decidere  di
          rifiutare il riconoscimento,  consulta,  anche  tramite  il
          Ministero della  giustizia,  l'autorita'  competente  dello
          Stato di emissione e richiede ogni informazione utile  alla
          decisione. 
              3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche alla  sentenza  con
          cui e' applicata una misura di sicurezza".