Art. 10 
 
 
Responsabilita'   dello   Stato   derivante    dall'esecuzione    del
               provvedimento di blocco o di sequestro 
 
  1. In caso di responsabilita' dello  Stato  italiano  per  i  danni
causati nell'esecuzione di una decisione di  sequestro,  il  Ministro
della giustizia richiede senza ritardo allo  Stato  di  emissione  il
rimborso degli importi versati alle parti a titolo  di  risarcimento,
salvo che il danno sia  dovuto  esclusivamente  alla  condotta  dello
Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione. 
  2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono,
previo versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo
unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.