Art. 3 
 
 
Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di
                              sequestro 
 
  1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si  fa  luogo  al
riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o  di
sequestro per i seguenti reati, se puniti nello  Stato  di  emissione
con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: 
  a) associazione per delinquere; 
  b) terrorismo; 
  c) tratta di esseri umani; 
  d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; 
  e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
  f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 
  g) corruzione; 
  h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunita' europee ai sensi della  Convenzione  del  26  luglio  1995,
relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunita'
europee; 
  i) riciclaggio; 
  l) falsificazione e contraffazione di monete; 
  m) criminalita' informatica; 
  n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il  traffico  illecito  di  specie  e  di  essenze
vegetali protette; 
  o)  favoreggiamento  dell'ingresso  e  del  soggiorno  illegali  di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; 
  p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; 
  q) traffico illecito di organi e tessuti umani; 
  r) sequestro di persona; 
  s) razzismo e xenofobia; 
  t) furti organizzati o con l'uso di armi; 
  u) traffico  illecito  di  beni  culturali,  compresi  gli  oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte; 
  v) truffa; 
  z) estorsione; 
  aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; 
  bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico  di  documenti
falsi; 
  cc) falsificazione di mezzi di pagamento; 
  dd) traffico illecito di sostanze  ormonali  ed  altri  fattori  di
crescita; 
  ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 
  ff) traffico di veicoli rubati; 
  gg) violenza sessuale; 
  hh) incendio; 
  ii) reati che  rientrano  nella  competenza  giurisdizionale  della
Corte penale internazionale; 
  ll) dirottamento di nave o aeromobile; 
  mm) sabotaggio. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1  e  all'articolo  6,  comma  4,
lettera  e),  il  riconoscimento  delle  decisioni  di  sequestro  e'
consentito  solo  se  i  fatti,  per  i  quali  e'  stato  emesso  il
provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato  dalla
legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o  dalla
qualificazione giuridica  individuati  dalla  legge  dello  Stato  di
emissione. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e' stato  emesso
a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno  luogo  se
per il reato previsto dalla legge italiana e' consentito il sequestro
di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 3: 
              La convenzione del 26 luglio 1995 e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316. 
              Il testo dell'articolo  321  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 321. (Oggetto del sequestro preventivo) 
              1. Quando vi e' pericolo che la  libera  disponibilita'
          di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre
          le conseguenze di esso ovvero agevolare la  commissione  di
          altri reati, a richiesta  del  pubblico  ministero  [c.p.p.
          262, comma 3] il  giudice  competente  a  pronunciarsi  nel
          merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.  Prima
          dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice  per
          le indagini preliminari. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca [c.p. 240]. 
              2-bis. Nel corso del  procedimento  penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca . 
              3. Il sequestro e' immediatamente revocato a  richiesta
          del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano
          mancanti, anche per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno
          diritto di proporre impugnazione. Se  vi  e'  richiesta  di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al giudice, cui presenta richieste specifiche  nonche'  gli
          elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta
          e' trasmessa non oltre il giorno successivo  a  quello  del
          deposito nella segreteria . 
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria . 
              3-ter.  Il  sequestro  perde  efficacia  se  non   sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.".