Art. 4 
 
 
Ricezione del provvedimento di blocco o di  sequestro  dall'autorita'
                      dello Stato di emissione 
 
  1. Il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  nel  cui
territorio si trova il bene o la prova  riceve  il  provvedimento  di
sequestro o  di  blocco  dall'autorita'  dello  Stato  di  emissione,
unitamente  al  certificato  previsto  dall'articolo  12,  comma   3,
dall'autorita' e  alla  richiesta  di  trasferimento  o  di  confisca
prevista  dall'articolo  12,  comma  2,  ovvero  alla  richiesta   di
mantenimento  del  bene   nel   territorio   dello   Stato   prevista
dall'articolo 12, comma 3.