Art. 4 Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, dall'autorita' e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3.