Art. 5 
 
 
                  Autorita' giudiziaria competente 
 
  1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4,  comma
1, provvede sulla  richiesta  di  riconoscimento  ed  esecuzione  del
provvedimento di blocco o  di  sequestro  emesso  a  fini  probatori,
secondo le disposizioni dell'articolo 6. 
  2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato  emesso  a
fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al  comma  1
presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6. 
  3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo al  procuratore
nazionale antimafia  e  antiterrorismo  se  esse  si  riferiscono  ai
procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater del codice di procedura penale  e  al  procuratore  generale
presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per
i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale. 
  4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per  oggetto
beni o prove che si trovano in piu' circondari di tribunale, provvede
il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il  maggior
numero di beni o prove  ovvero,  a  parita'  di  numero,  l'autorita'
giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di
sequestro. 
  5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto  un  provvedimento
di blocco o di sequestro,  ovvero  una  richiesta  di  provvedere  al
riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento,  rileva  che
esso deve essere eseguito da altro procuratore della  Repubblica,  ai
sensi dei commi 1, 2  e  4,  trasmette  immediatamente  gli  atti  al
medesimo,  dandone  comunicazione  all'autorita'   dello   Stato   di
emissione. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo  dell'articolo  51  e  dell'articolo  407  del
          codice di procedura penale cosi' recita: 
              "Art. 51. (Uffici del pubblico ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale). 
              1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate : 
              a) nelle indagini preliminari  e  nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
              b) nei giudizi di  impugnazione  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,
          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo . 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis, 416-ter e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti previsti dall'articolo  74  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, dall'articolo  291-quater  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e  dall'articolo  260  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente . 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente . 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente . 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente ." 
              "Art. 407. (Termini di durata  massima  delle  indagini
          preliminari) 
              1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma  4,  la
          durata  delle  indagini  preliminari  non   puo'   comunque
          superare diciotto mesi. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43 ; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni ; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
          il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione  penale
          o richiesto l'archiviazione  nel  termine  stabilito  dalla
          legge  o  prorogato  dal  giudice,  gli  atti  di  indagine
          compiuti dopo la scadenza del termine  non  possono  essere
          utilizzati".