Art. 6 Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione 1. Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorita' giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresi' che sia data immediata esecuzione al provvedimento. 2. Quando e' necessario garantire la conformita' della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorita' osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dall'autorita' competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. 3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione. 4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro puo' essere rigettata con decreto motivato: a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non e' stato prodotto unitamente alla richiesta; b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta; c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura penale; e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 3. Tuttavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione. 5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'autorita' giudiziaria puo' imporre all'autorita' dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' dispensare l'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi e' esigenza di acquisire altre informazioni. 6. La decisione di rigetto e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorita' e' altresi' comunicata senza ritardo l'impossibilita' di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo e' risultata insufficiente.
Note all'art. 6: Il testo dell'articolo 5 del codice di procedura penale cosi' recita: "Sezione II Competenza per materia (commento di giurisprudenza) Art. 5 (Competenza della corte di assise) 1. La corte di assise e' competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (4) e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni; d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.". Il testo dell'articolo 649 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 649. (Divieto di un secondo giudizio) 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo."..