Art. 6 
 
 
      Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione 
 
  1. Salve le disposizioni di cui al presente  articolo,  l'autorita'
giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4
e  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  provvede  senza  ritardo   a
riconoscere, con proprio decreto o  ordinanza,  il  provvedimento  di
blocco o di  sequestro.  Dispone  altresi'  che  sia  data  immediata
esecuzione al provvedimento. 
  2. Quando  e'  necessario  garantire  la  conformita'  della  prova
ottenuta ai requisiti  dell'ordinamento  dello  Stato  di  emissione,
fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento
interno,  l'autorita'  osserva   le   formalita'   e   le   procedure
espressamente  indicate  dall'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
probatorio, mentre, nel caso di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  si
osservano  le  disposizioni  del  codice  di  procedura  penale   per
l'esecuzione del  sequestro  preventivo.  In  ogni  caso,  l'avvenuta
esecuzione  del  provvedimento  di   blocco   o   di   sequestro   e'
immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria  dello  Stato  di
emissione. 
  3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di  blocco
o di sequestro sono  adottate  secondo  le  disposizioni  applicabili
nello Stato di esecuzione. 
  4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di
blocco o di sequestro puo' essere rigettata con decreto motivato: 
  a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non e'  stato
prodotto unitamente alla richiesta; 
  b) se il predetto certificato  risulta  incompleto,  ovvero  se  le
informazioni   ivi    contenute    risultano    manifestamente    non
corrispondenti al provvedimento di  blocco  o  di  sequestro  oggetto
della richiesta; 
  c) se la  persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  una
decisione di confisca gode  di  immunita'  riconosciute  dallo  Stato
italiano che limitano  l'esercizio  o  il  proseguimento  dell'azione
penale; 
  d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente
la  violazione  del  divieto  di  un  secondo  giudizio,   ai   sensi
dell'articolo 649 del codice di procedura penale; 
  e)  se  non  ricorrono  i  presupposti  indicati  nell'articolo  3.
Tuttavia, se il provvedimento di  blocco  o  di  sequestro  e'  stato
emesso in relazione a violazioni tributarie,  doganali  o  valutarie,
l'esecuzione non puo' essere rifiutata per  il  fatto  che  la  legge
italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte,  o  per  il
fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o
doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione. 
  5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del  comma  4,  l'autorita'
giudiziaria puo' imporre all'autorita' dello Stato  di  emissione  un
termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero
di un documento ad esso equipollente.  L'autorita'  giudiziaria  puo'
altresi' dispensare l'autorita' giudiziaria dello Stato di  emissione
dalla presentazione  del  certificato,  se  non  vi  e'  esigenza  di
acquisire altre informazioni. 
  6.  La  decisione   di   rigetto   e'   immediatamente   comunicata
all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. A tale  autorita'
e'  altresi'  comunicata  senza  ritardo  l'impossibilita'  di   dare
esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in  cui
il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero  non
si trovano nel luogo indicato nel  certificato,  ovvero  l'ubicazione
indicata in quest'ultimo e' risultata insufficiente. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 5 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              "Sezione II 
              Competenza per materia 
              (commento di giurisprudenza) 
              Art. 5 (Competenza della corte di assise) 
              1. La corte di assise e' competente: 
              a) per i delitti per i quali  la  legge  stabilisce  la
          pena dell'ergastolo o della reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a ventiquattro anni, esclusi  i  delitti,  comunque
          aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione  e
          di associazioni  di  tipo  mafioso  anche  straniere,  e  i
          delitti,  comunque  aggravati,  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
              b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579,
          580, 584 del codice penale; 
              c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata  la
          morte di una o piu' persone, escluse  le  ipotesi  previste
          dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale; 
              d) per i delitti previsti  dalle  leggi  di  attuazione
          della XII disposizione  finale  della  Costituzione,  dalla
          legge 9 ottobre 1967 n. 962 (4) e nel titolo I del libro II
          del  codice  penale,  sempre  che  per  tali  delitti   sia
          stabilita  la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a dieci anni; 
              d-bis) per i delitti consumati o tentati  di  cui  agli
          articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale,
          nonche' per i delitti con finalita'  di  terrorismo  sempre
          che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione
          non inferiore nel massimo a dieci anni.". 
              Il testo dell'articolo  649  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 649. (Divieto di un secondo giudizio) 
              1. L'imputato prosciolto o condannato  con  sentenza  o
          decreto penale divenuti irrevocabili  non  puo'  essere  di
          nuovo sottoposto a  procedimento  penale  per  il  medesimo
          fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per
          il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo  quanto
          disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 
              2.  Se  cio'  nonostante  viene   di   nuovo   iniziato
          procedimento penale, il giudice in ogni stato e  grado  del
          processo pronuncia sentenza di  proscioglimento  o  di  non
          luogo   a   procedere,   enunciandone    la    causa    nel
          dispositivo."..