Art. 7 
 
 
                   Casi di rinvio dell'esecuzione 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  puo'  disporre  il   rinvio
dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro: 
  a. se dall'esecuzione puo' derivare  pregiudizio  per  le  indagini
nell'ambito di un procedimento penale gia' in corso, per  un  periodo
non superiore a sei mesi; 
  b. se i beni o la prova risultano gia'  sottoposti  a  blocco  o  a
sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla  revoca
di tale provvedimento; 
  c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di  sequestro
a fini di confisca e' stato gia'  oggetto  di  analogo  provvedimento
nell'ambito   di   altri   procedimenti,   fino   alla    sospensione
dell'efficacia di tale provvedimento. 
  2.  La  decisione  di  rinvio  dell'esecuzione  e'   immediatamente
comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. 
  3. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui  al  comma  1,
l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo
5, comma 1, dandone notizia all'autorita' giudiziaria dello Stato  di
emissione.  Quest'ultima   e'   altresi'   informata   sull'eventuale
emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene  o  la
prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.