Art. 8 
 
 
Durata del vincolo conseguente all'esecuzione  del  provvedimento  di
                        blocco o di sequestro 
 
  1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal  riconoscimento
ed esecuzione del provvedimento di  blocco  o  di  sequestro,  rimane
fermo  fino  alla  decisione  definitiva  sulle  richieste   di   cui
all'articolo 12, comma 2. 
  2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se  le  richieste  non
pervengono nel termine  previsto,  il  procuratore  della  Repubblica
invita l'autorita' dello Stato di emissione  a  formularle  entro  un
termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di  mancata
risposta, l'autorita' giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o
di sequestro, disponendo la  restituzione  del  bene  o  della  prova
all'avente diritto secondo le disposizioni di  cui  all'articolo  263
del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo  Stato
di emissione. 
  3. L'autorita' giudiziaria puo'  invitare  quella  dello  Stato  di
emissione, prima della decisione di  cui  al  comma  1,  a  formulare
osservazioni sulla concreta  persistenza  delle  esigenze  probatorie
alla base del provvedimento  di  blocco  o  di  sequestro.  Se  dalle
osservazioni emerge il  venir  meno  di  tali  esigenze,  l'autorita'
giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo. 
  4. Le autorita' giudiziarie dello  Stato  di  emissione  comunicano
senza ritardo a quelle  dello  Stato  di  esecuzione  la  revoca  del
provvedimento di blocco o di sequestro. In  tal  caso,  lo  Stato  di
esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'articolo  263  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 263. (Procedimento per la restituzione delle cose
          sequestrate) 
              1. La restituzione delle cose sequestrate  e'  disposta
          dal giudice con ordinanza se non vi e'  dubbio  sulla  loro
          appartenenza. 
              2. Quando le cose  sono  state  sequestrate  presso  un
          terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di
          altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio
          con le forme previste dall'articolo 127. 
              3. In caso di controversia sulla proprieta' delle  cose
          sequestrate,  il  giudice  ne  rimette  la  risoluzione  al
          giudice  civile  del  luogo  competente  in  primo   grado,
          mantenendo nel frattempo il sequestro. 
              4.  Nel  corso  delle   indagini   preliminari,   sulla
          restituzione delle cose sequestrate il  pubblico  ministero
          provvede con decreto motivato . 
              5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone
          la  restituzione  o  respinge  la  relativa  richiesta  gli
          interessati possono proporre  opposizione  sulla  quale  il
          giudice provvede a norma dell'articolo 127. 
              6. Dopo la sentenza non piu' soggetta  a  impugnazione,
          provvede il giudice.".