Art. 8 Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro 1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2. 2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorita' dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorita' giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione. 3. L'autorita' giudiziaria puo' invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo. 4. Le autorita' giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 263 del codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 263. (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate) 1. La restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato . 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 6. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice.".