Art. 9 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona  alla  quale
la prova o il bene  sono  stati  sequestrati  e  quella  che  avrebbe
diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,
avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del  provvedimento
di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324  del  codice  di
procedura penale. 
  2. E' preclusa la contestazione dei motivi  di  merito  su  cui  si
fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorita'
giudiziaria dello Stato di esecuzione. 
  3. L'avviso della data fissata per l'udienza, di  cui  all'articolo
324, comma 6, del codice  di  procedura  penale,  e'  tempestivamente
notificato anche all'autorita' giudiziaria dello Stato di  emissione,
che puo' presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A  tale
autorita' giudiziaria e' altresi' comunicato l'esito del giudizio. 
  4. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322 bis
e 325 codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'articolo 322 bis, 324 e 325 del codice di
          procedure penale cosi' recita: 
              "Art. 322-bis. (Appello) 
              1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  322,  il
          pubblico ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore,  la
          persona alla quale le cose sono state sequestrate e  quella
          che  avrebbe  diritto  alla  loro   restituzione,   possono
          proporre  appello  contro  le  ordinanze  in   materia   di
          sequestro preventivo e contro  il  decreto  di  revoca  del
          sequestro emesso dal pubblico ministero. 
              1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale,
          il tribunale del capoluogo della provincia nella  quale  ha
          sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              2.   L'appello   non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'articolo 310" 
              "Art. 324. (Procedimento di riesame) 
              1.  La  richiesta  di  riesame  e'  presentata,   nella
          cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci
          giorni dalla data di esecuzione del  provvedimento  che  ha
          disposto  il  sequestro  o  dalla  diversa  data   in   cui
          l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 
              2. La richiesta e' presentata  con  le  forme  previste
          dall'articolo   582.   Se   la   richiesta   e'    proposta
          dall'imputato non detenuto ne' internato, questi,  ove  non
          abbia gia' dichiarato o  eletto  domicilio  o  non  si  sia
          proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve  indicare
          il domicilio presso  il  quale  intende  ricevere  l'avviso
          previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso  e'  notificato
          mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
          da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria. 
              3. La cancelleria da'  immediato  avviso  all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame. 
              4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al  giudice  del
          riesame, facendone dare atto a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione. 
              5. Sulla richiesta di riesame decide,  in  composizione
          collegiale, il  tribunale  del  capoluogo  della  provincia
          nella  quale  ha  sede   l'ufficio   che   ha   emesso   il
          provvedimento nel termine di dieci giorni  dalla  ricezione
          degli atti. 
              6. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e  notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria. 
              7. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  309,
          commi 9,  9-bis  e  10.  La  revoca  del  provvedimento  di
          sequestro puo' essere parziale e non puo'  essere  disposta
          nei casi indicati nell'articolo  240  comma  2  del  codice
          penale. 
              8. Il giudice del riesame, nel  caso  di  contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro." 
              "Art. 325. (Ricorso per cassazione) 
              1. Contro le ordinanze emesse a  norma  degli  articoli
          322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e  il  suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate  e  quella  che  avrebbe  diritto   alla   loro
          restituzione possono proporre ricorso  per  cassazione  per
          violazione di legge. 
              2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1,
          contro il decreto di  sequestro  emesso  dal  giudice  puo'
          essere proposto direttamente  ricorso  per  cassazione.  La
          proposizione del ricorso rende inammissibile  la  richiesta
          di riesame. 
              3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi
          3 e 4. 
              4.  Il  ricorso   non   sospende   l'esecuzione   della
          ordinanza.". 
              Il testo  dell'articolo  61  comma  23,  della  decreto
          legislativo 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica) 
              (Omissis). 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              (Omissis).". 
              La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 2008, n. 195, S.O.