Art. 5 
 
                             Competenza 
 
  1. Il pubblico ministero presso il  giudice  indicato  all'articolo
665 del codice di procedura penale provvede, osservate le  condizioni
di cui all'articolo 6,  alla  trasmissione  della  sentenza  o  della
decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente  dello
Stato membro in cui la persona condannata ha la  residenza  legale  e
abituale. Su richiesta della persona condannata, la  trasmissione  e'
disposta in favore dell'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta
autorita' abbia prestato il consenso. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'  art.  665  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "TITOLO III 
              ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI 
              Capo I 
              Giudice dell'esecuzione 
              Art. 665. (Giudice  competente).  -  1.  Salvo  diversa
          disposizione   di    legge,    competente    a    conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato. 
              2.  Quando   e'   stato   proposto   appello,   se   il
          provvedimento e' stato confermato o riformato  soltanto  in
          relazione alla  pena,  alle  misure  di  sicurezza  o  alle
          disposizioni civili, e'  competente  il  giudice  di  primo
          grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 
              3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione  e  questo
          e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
          la  corte  ha  annullato  senza  rinvio  il   provvedimento
          impugnato, e' competente il giudice di primo grado,  se  il
          ricorso  fu  proposto  contro  provvedimento  inappellabile
          ovvero a norma dell'art. 569, e  il  giudice  indicato  nel
          comma 2 negli  altri  casi.  Quando  e'  stato  pronunciato
          l'annullamento con rinvio,  e'  competente  il  giudice  di
          rinvio. 
              4. Se l'esecuzione concerne piu'  provvedimenti  emessi
          da giudici diversi, e' competente il giudice che ha  emesso
          il  provvedimento   divenuto   irrevocabile   per   ultimo.
          Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi  da  giudici
          ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso  il
          giudice ordinario . 
              4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti
          emessi  dal  tribunale  in   composizione   monocratica   e
          collegiale, l'esecuzione e'  attribuita  in  ogni  caso  al
          collegio.".