Art. 5 Competenza 1. Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.
Note all'art. 5: - Il testo dell' art. 665 del codice di procedura penale cosi' recita: "TITOLO III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I Giudice dell'esecuzione Art. 665. (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario . 4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.".