Art. 6 
 
                     Condizioni di trasmissione 
 
  1. La trasmissione all'estero e' disposta  immediatamente  dopo  il
passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente  dopo  la
decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi  e  le
prescrizioni imposti debbano essere  adempiuti  e  osservati  per  un
periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 
  2. Il pubblico ministero dispone  la  trasmissione  della  sentenza
ovvero della decisione di  liberazione  condizionale,  corredata  del
certificato di cui all'allegato I al presente decreto,  all'autorita'
competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che  essa  ha  lo
scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione  della
persona condannata o di rafforzare  la  protezione  delle  vittime  o
della collettivita'. 
  3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno
Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale  del
condannato, secondo quanto previsto  dall'articolo  5,  e'  preceduta
dalla verifica del consenso di tale autorita'. 
  4. La trasmissione e' disposta  in  favore  di  un  solo  Stato  di
esecuzione per volta. 
  5.  Quando  e'  ignota  l'autorita'  competente  dello   Stato   di
esecuzione l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti
necessari, anche tramite i punti di contatto della  rete  giudiziaria
europea.