Art. 7 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione  all'estero
e' inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di  liberazione
condizionale e al certificato  di  cui  all'allegato  I  al  presente
decreto debitamente  compilato,  al  Ministero  della  giustizia  che
provvede all'inoltro, con  qualsiasi  mezzo  che  lasci  una  traccia
scritta, all'autorita' competente dello Stato di  esecuzione,  previa
traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. 
  2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa
provvede  l'autorita'  giudiziaria,  il  provvedimento  puo'   essere
inviato  direttamente  all'autorita'  competente   dello   Stato   di
esecuzione;  in  tale  caso,  esso  e'   altresi'   comunicato,   per
conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la  decisione
di liberazione  condizionale  e  il  certificato  sono  trasmessi  in
originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia
richiesta. 
  3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purche'  non  abbia
avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando  l'autorita'  competente
dello Stato di esecuzione, a tal  fine  richiesta,  comunica  che  la
legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui
e' intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi  e
prescrizioni oggetto di  esecuzione,  l'applicazione  di  una  misura
restrittiva della liberta' personale della durata superiore a  quella
prevista per situazioni corrispondenti  dalla  legislazione  interna.
Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia  avuto  inizio,
puo' provvedere quando riceve  comunicazione  che  l'autorita'  dello
Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure  di
sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato. 
  4.   Del   ritiro   del   certificato   e'    data    comunicazione
all'interessato, al Ministero della giustizia,  se  questi  ha  prima
provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello
Stato  di  esecuzione,  con  indicazione  dei  motivi   che   l'hanno
determinata,  tempestivamente  e  comunque  nei  dieci  giorni  dalla
decisione.