Art. 7 Procedimento 1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero e' inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. 2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere inviato direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta. 3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purche' non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui e' intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, puo' provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato. 4. Del ritiro del certificato e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.