Art. 8 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione  informa
dell'avvenuto riconoscimento della  sentenza  o  della  decisione  di
liberazione condizionale l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu'
tenuta alla adozione dei provvedimenti  necessari  alla  sorveglianza
degli obblighi e delle prescrizioni  impartiti,  salvo  nei  casi  di
ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente  decreto  ai
sensi dell'articolo 7, comma 3. 
  2. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere
di  sorveglianza  in  conseguenza  della  comunicazione,   ad   opera
dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione
della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del  fatto  che
la persona condannata si e' sottratta all'esecuzione o non ha piu' in
quello Stato la  residenza  e  la  dimora  abituale.  Puo',  inoltre,
riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della  decisione
da  assumere,  della  durata  e  del  grado   di   osservanza   delle
prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui  la
persona condannata e' stata sorvegliata all'estero.