Art. 11 
 
 
(Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto
di acqua e per la fornitura di energia o  di  combustibili  destinati
                     alla produzione di energia) 
 
  1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: 
  a) agli appalti per l'acquisto di acqua,  se  aggiudicati  da  enti
aggiudicatori che esercitano una o  entrambe  le  attivita'  relative
all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1; 
  b) agli appalti aggiudicati da enti  aggiudicatori  che  sono  essi
stessi  attivi  nel  settore  dell'energia   in   quanto   esercitano
un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1,  116  e  121  per  la
fornitura di: 
  1) energia; 
  2) combustibili destinati alla produzione di energia.