Art. 12 
 
    (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  alle
concessioni aggiudicate per: 
  a) fornire o gestire reti fisse  destinate  alla  fornitura  di  un
servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o
la distribuzione di acqua potabile; 
  b) alimentare tali reti con acqua potabile. 
  2. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  alle
concessioni riguardanti uno o entrambi dei  seguenti  aspetti  quando
sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1: 
  a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui
il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento  d'acqua  potabile
rappresenti piu' del 20 per cento  del  volume  totale  d'acqua  reso
disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; 
  b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.