Art. 14 
 
 
(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati  o  organizzati  per
fini diversi dal perseguimento  di  un'attivita'  interessata  o  per
           l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo) 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  codice  non  si  applicano  agli
appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per  scopi  diversi  dal
perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115  a  121,  o
per l'esercizio di tali attivita' in un Paese terzo,  in  circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area
geografica  all'interno  dell'Unione  europea,  e  ai   concorsi   di
progettazione organizzati a tali fini. 
  2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione  europea,  su
richiesta, tutte le categorie di attivita' che considerano escluse in
virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando  nella
comunicazione  quali   informazioni   hanno   carattere   commerciale
sensibile. 
  3. Le disposizioni del presente codice non  si  applicano  comunque
alle categorie di attivita' oggetto degli appalti di cui al  comma  1
considerati esclusi dalla Commissione europea in  elenchi  pubblicati
periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea