Art. 18 (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007; b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.
Note all'art. 18 - Il Regolamento (CE) 24 settembre 2008, n. 1008/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' (rifusione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2008, n. L.293/3. - Il Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 dicembre 2007, n. L. 315/1.