Art. 20 
 
 
           (Opera pubblica realizzata a spese del privato) 
 
  1.  Il  presente  codice  non   si   applica   al   caso   in   cui
un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la  quale  un
soggetto pubblico o privato si  impegni  alla  realizzazione,  a  sua
totale cura e spesa e  previo  ottenimento  di  tutte  le  necessarie
autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto  funzionale  o
di parte dell'opera prevista nell'ambito  di  strumenti  o  programmi
urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 
  2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta
che  il  progetto  di  fattibilita'  delle  opere  da  eseguire   con
l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e  lo
schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte
siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui  al
comma 1. 
  3. La convenzione  disciplina  anche  le  conseguenze  in  caso  di
inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.