Art. 4 
 
 
  (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) 
 
  1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, esclusi, in tutto o  in  parte,  dall'ambito  di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto  dei
principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'   di
trattamento,  trasparenza,  proporzionalita'  ,  pubblicita',  tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica.