Art. 7 
 
 
     (Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata) 
 
  1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di
cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni  e
agli  appalti  nei  settori   speciali   aggiudicati   da   un   ente
aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta
esclusivamente da piu'  enti  aggiudicatori  per  svolgere  attivita'
descritte agli articoli da 115 a 121  e  di  cui  all'allegato  II  a
un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 
  2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi
e di lavori nonche' agli appalti di forniture,  purche'  almeno  l'80
per cento del  fatturato  totale  realizzato  in  media  dall'impresa
collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di  tutti  i  servizi,
lavori  e  forniture  prestati  da  tale  impresa,   provenga   dalle
prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese  cui  e'
collegata. 
  3.  Se,  a  causa  della  data  della  costituzione  o  di   inizio
dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi  tre
anni non e' disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in  base
a  proiezioni  dell'attivita',  che  probabilmente   realizzera'   il
fatturato di cui al comma 2. 
  4. Se piu' imprese collegate all'ente aggiudicatore  con  il  quale
formano un gruppo economico forniscono gli stessi o  simili  servizi,
forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo  conto  del
fatturato  totale  derivante  dalla   prestazione   dei   servizi   o
l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.