Art. 9 
 
 
       Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta 
 
  1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del  12  giugno
2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche  in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un  indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato  ai  sensi  del  comma  3,  al
ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
  a) patrimonio mobiliare di proprieta'  dell'investitore  di  valore
inferiore a 100.000 euro; 
  b)  ammontare  del   reddito   lordo   dell'investitore   ai   fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  nell'anno   2015
inferiore a 35.000 euro. 
  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al  comma  1,  lettera
a), risulta dalla somma di: 
  a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi  gli
strumenti finanziari di cui all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  Direzione  generale
per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre
2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di  dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle  relative  istruzioni  per  la
compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  b)  il  corrispettivo  pagato  per   l'acquisto   degli   strumenti
finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti  alla
data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al  netto  degli
oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 
  3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari  all'80  per  cento
del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  a),  acquistati  entro  il  12
giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione  delle  Banche  in
liquidazione, al netto di: 
  a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; 
  b) la differenza, se positiva, tra il  rendimento  degli  strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato  di  un  Buono  del
Tesoro  poliennale  in  corso  di  emissione  di  durata  finanziaria
equivalente oppure  il  rendimento  ricavato  tramite  interpolazione
lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di  emissione  aventi
durata finanziaria piu' vicina. 
  4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3,  lettera
b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e'  rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il  rendimento  del
Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente  o  dei
BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base  della  loro
quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato
dei titoli di Stato MTS. 
  5.  L'importo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'   calcolato
moltiplicando tra loro: 
  a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; 
  b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o
di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati  e  la  data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; 
  c)  il  corrispettivo  pagato  per   l'acquisto   degli   strumenti
finanziari  subordinati  al  netto  di  oneri  e  spese  direttamente
connessi all'operazione di acquisto. 
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario  deve  essere
presentata, a pena di decadenza, entro quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla  procedura
arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  7.  L'istanza   di   erogazione   dell'indennizzo   forfetario   e'
indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 
  a) il  nome,  l'indirizzo  e  l'elezione  di  un  domicilio,  anche
digitale; 
  b) la Banca  in  liquidazione  presso  la  quale  l'investitore  ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati; 
  c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione
della quantita',  del  controvalore,  della  data  di  acquisto,  del
corrispettivo pagato,  degli  oneri  e  spese  direttamente  connessi
all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 
  8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti: 
  a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; 
  b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; 
  c) attestazione degli ordini eseguiti; 
  d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in  liquidazione,
del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati; 
  e) una dichiarazione sulla consistenza  del  patrimonio  mobiliare,
calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito  di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
contenente espressa dichiarazione di  consapevolezza  delle  sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere  e  falsita'
negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. 
  9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione  e,  sulla
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  1,
calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 
  10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse  del  Fondo
di solidarieta' e che non hanno presentato  l'istanza  di  erogazione
dell'indennizzo forfetario  di  cui  ai  commi  da  1  a  9,  possono
esperire, in via alternativa a tale istanza, la  procedura  arbitrale
di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. L'attivazione della  procedura  arbitrale  preclude  la
possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a  9.  Ove
questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e'  improcedibile.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da
1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati  entro  la  data
del 12 giugno 2014 non preclude  l'accesso,  da  parte  dei  medesimi
investitori,  alla  procedura  arbitrale  in  relazione  a  strumenti
finanziari acquistati oltre la suddetta data.