Art. 10 
 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 8  e  9,  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia  italiana  per
la  cooperazione  allo  sviluppo  applicano  la  disciplina  di   cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  2. Nei limiti delle risorse di  cui  agli  articoli  8  e  9,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2016 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
  3. All'articolo 18 della legge 11 agosto  2014,  n.  125,  dopo  il
comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla  legge
29 ottobre 1984, n. 720. Le  risorse  destinate  agli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica
appositamente istituito da tenere distinto dal conto di  tesoreria  a
cui affluiscono le risorse destinate al  funzionamento  dell'Agenzia,
ivi comprese quelle per spese di personale.».